Contrattazione

Ccnl Trasporto merci, con lo scioglimento della riserva sindacale «decollano» gli obblighi

di Fabio Antonilli

«In considerazione del risultato straordinariamente positivo delle consultazioni delle lavoratrici e dei lavoratori», le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil comunicano «lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl Logistica, Autotrasporto merci e Spedizione firmata in data 3 dicembre 2017». È questo il messaggio contenuto nel comunicato sindacale inviato il 31 gennaio 2018 alle parti datoriali firmatarie dell'accordo di rinnovo.
Con lo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali, l'accordo di rinnovo dunque deve ritenersi a tutti gli effetti operativo a far data dalla sua sottoscrizione.

Conseguentemente, a partire dal 1° febbraio 2018, le imprese del settore dovranno corrispondere al personale dipendente gli aumenti salariali concordati: la prima rata dei 108 euro al nuovo parametro B3 (ex Livello 3° Super), vale a dire 25 euro con la busta paga di febbraio 2018.

Dal 1° febbraio iniziano dunque a porsi le prime questioni applicative: il personale viaggiante dovrà essere inquadrato in tre nuove qualifiche suddivise, a loro volta, in diverse posizioni parametrali distinte in base alle patenti e alla tipologia di servizi di trasporto svolti.
Inoltre nel Ccnl c’è la cosiddetta “Sezione Artigiana” – che si applica a decorrere dal mese di dicembre 2017 a tutte le imprese artigiane e alle imprese associate a Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai – nell'ambito della quale sono state previsti nuove norme e diritti per i lavoratori.

Uno di questi è il “diritto alle prestazioni della bilateralità” sulla base del quale le imprese a cui si applica il Titolo I del Dlgs 148/2015 - la normativa in materia di cassa integrazione guadagni - devono versare 10,42 euro mensili all'Ebna (modello F24) per consentire ai lavoratori di accedere alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali regionali costituiti dalle parti sociali dell'Artigianato. In alternativa, l'impresa può optare per la corresponsione in busta paga di un importo pari a 25 euro mensili a titolo di E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione).

Tutte le imprese artigiane invece - poiché escluse dal sistema di cassa integrazione - devono versare, ai sensi del Dlgs 148/2015, a Fsba per poter accedere a trattamenti di sostegno al reddito nei casi di sospensione di lavoro previsti dalla predetta normativa: assegno ordinario e assegno di solidarietà. Pertanto – e anche alla luce dell'Accordo interconfederale firmato tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil il 10 dicembre 2015 – dovranno continuare a versare a titolo di “Ebna-Fsba” (modello F24, rigo unico): 7,65 euro mensili destinati all'Ebna e una contribuzione a Fsba calcolata sull'imponibile previdenziale, pari allo 0,45% a carico imprese e 0,15%, a carico del lavoratore.

Nella Sezione Artigiana del Ccnl è stato inoltre previsto l'obbligo di contribuzione a San.Arti., il fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa costituito dalle parti sociali dell'Artigianato.

Come anche chiarito dalla circolare diffusa da San.Arti. in data 5 febbraio 2018, l'obbligo di contribuzione decorre dal 1° dicembre 2017. Essa è dovuta per i lavoratori a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata almeno di 12 mesi.

Il contributo a carico delle aziende è pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità (modello F24, causale ART1). Nella circolare San.Arti. precisa che «il versamento relativo alla competenza di dicembre 2017 è da effettuare entro il 16 gennaio 2018», trattandosi di un periodo contributivo già trascorso le imprese potranno «recuperare» il versamento delle mensilità precedenti entro il 16 febbraio oppure entro il 16 marzo 2018.

Le prestazioni erogate da San.Arti. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori e la mancata iscrizione e il mancato versamento al Fondo determinano l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione” (E.A.R.) pari a 25 euro lordi mensili.

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