Contrattazione

Una quota extra al premio di risultato per chi sceglie i servizi welfare in Esselunga

di Rossella Quintavalle

A modifica ed integrazione del precedente accordo siglato ad aprile 2017, nel quale si prevedeva la possibilità di convertire il salario variabile in servizi welfare esentasse al 100%, il 26 gennaio 2018 la direzione aziendale di Esselunga Spa e i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, si sono nuovamente incontrati con lo scopo di alimentare il paniere dei servizi di welfare che i lavoratori, della grande catena di supermarket e superstore, possono interamente o solo in parte opzionare in sostituzione del salario variabile - stabilito per un valore che va dai 430 ai 930 euro - previsto dal contratto integrativo aziendale del 9 dicembre 2004 e applicato in tutte le unità di Esselunga.

Il salario variabile, oggetto di scambio, è erogato a fronte di risultati economici e di efficienza dell'azienda, secondo quanto previsto dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, e stabilito nel “Parametro di efficienza” (PdE) attraverso la misurazione del livello di utilizzazione delle risorse (uomini, mezzi ed attrezzature) nello svolgimento delle attività di negozio.

Con l'accordo del 11 aprile 2017 le parti hanno previsto la possibilità per i lavoratori di sostituire l'effetto monetario del salario variabile in somme e valori di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 51 del Tuir (Dpr 917/86). Con l'ultimo incontro di gennaio 2018 si conferma la possibilità per i dipendenti, a eccezione di coloro ai quali non è applicabile il regime di tassazione agevolata previsto dalla legge 208/2015, di scegliere la conversione nella misura del 50% o del 100% del premio variabile, in servizi di welfare.

I lavoratori avranno tempo fino al 10 marzo di ciascun anno per esprimere la propria scelta. In caso di opzione al 50% la restante quota sarà liquidata nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del premio stesso, come stabilito nel contratto integrativo.

La sostituzione del salario variabile può essere attuata solo con rimborsi e/o servizi di welfare relativi all'anno fiscale di erogazione e, per quanto concordato dai sottoscrittori nel rinnovato accordo, la parte non fruita di salario variabile sarà corrisposta unitamente alla retribuzione di dicembre.

La vasta gamma di servizi offerta ai lavoratori ricomprende servizi di mensa, rimborsi delle spese necessarie per l'istruzione dei figli (rette, libri di testo, mense scolastica, trasporto scolastico); a tali servizi nel rinnovato accordo sono inseriti anche il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e i servizi dedicati all'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, oltre a eventuali altri servizi defiscalizzabili ai quali potrà essere possibile attingere in futuro.

Il lavoratore iscritto al Fon.te può inoltre fruire della relativa contribuzione in relazione alla quota dei servizi di welfare non goduta, entro il 10 dicembre di ogni anno.

Le parti stabiliscono inoltre che al lavoratore che opterà per la sostituzione del salario variabile in servizi di welfare sarà concessa una quota extra degli stessi per un importo pari al 10% del salario variabile oggetto di opzione, da fruire entro il 10 dicembre di ogni anno per evitarne la perdita. Tale quota non potrà essere monetizzata e potrà essere goduta solo dopo aver interamente utilizzato il salario variabile in servizi welfare. Tutti i servizi di welfare opzionati non influiscono sulla retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

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