Contrattazione

Nel Ccnl Autotrasporto merci «ritorna» il lavoro a chiamata

di Fabio Antonilli

Con l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Logistica, Autotrasporto merci e Spedizione del 3 dicembre 2017 – rispetto alla quale le organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva a seguito della consultazione del lavoratori entro il 31 gennaio 2018 – è stato rimosso il divieto contrattuale di ricorso al lavoro a chiamata.

Nel capitolo dedicato al Mercato del Lavoro era infatti scritto che «per quanto attiene il lavoro a chiamata [e la somministrazione a tempo indeterminato …] le parti convengono di non applicarli al settore».
Il divieto, posto per la prima volta con l'accordo di rinnovo del 29 gennaio 2005, ha impedito per un po' di anni l'instaurazione di legittimi contratti di lavoro a chiamata da parte delle imprese che applicano questo contratto collettivo. E comunque fino al 2008, quando è poi intervenuta la risposta ad Interpello n. 37 con cui il ministero del Lavoro si è espresso sfavorevolmente rispetto a tali statuizioni contrattuali sostenendo che, in ambiti su cui la legge affida alla contrattazione collettiva il compito di integrare disposizioni legislative (in quel caso l'articolo 34, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, ora abrogato) «l'autonomia collettiva sembra avere un potere integrativo/ampliativo ma non già preclusivo».

Successivamente, in vigenza della nuova normativa sul lavoro a chiamata regolata dagli articoli 13 e seguenti del Dlgs 81/2015, la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro, sollecitata da alcune strutture ispettive periferiche, è intervenuta ancora una volta sul tema.
Si tratta del Parere del 4 ottobre 2016 in cui si propone una diversa lettura delle clausole di contratto collettivo che dispongono il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata.
In particolare, secondo il nuovo orientamento ministeriale, devono ritenersi legittime tali clausole atteso che «il richiamato articolo 13 […] non sembra escludere che la contrattazione collettiva possa stabilire, non rinvenendo le predette esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma contrattuale».

Una vera e propria retromarcia, dunque, da parte del ministero del Lavoro, che ha spinto molti operatori a trasformare tali contratti di natura discontinua in contratti standard. Ciò con particolare riferimento ai contratti stipulati con i lavoratori che non hanno i requisiti anagrafici previsti dall'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 81/2015 (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni), in quanto per tali categorie - specificava il Ministero - «resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente».
Con la “caduta” del divieto contrattuale nei settori della Logistica, Autotrasporto merci e Spedizione diviene dunque legittima l'instaurazione di contratti di lavoro a chiamata anche con lavoratori che si collocano nella fascia anagrafica intermedia, vale a dire quelli che hanno dai 25 anni fino a 55 anni di età.
In tali casi è applicabile anche per i lavori discontinui previsti dal Regio decreto n. 2657 del 1923 che, nell'ambito del perimetro contrattuale di riferimento, interessa in particolare il personale addetto alla custodia e guardiania (nn. 1 e 2), fattorini (n. 4), il “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico” (n. 8), ma anche il “Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti” (n. 10).

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