Elemento economico di garanzia ccnl Commercio Confcommercio
L’articolo 236 bis del contratto collettivo nazionale di lavoro “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi” prevede la corresponsione di un Elemento Economico ci Garanzia con la retribuzione di novembre 2017. Tra le altre condizioni viene stabilito che “l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. (…)”. Nulla viene quindi precisato circa la natura che devono avere i trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi per poter assorbire l’importo dell’EEG. Al riguardo, Confcommercio ha precisato, per esempio, che i terzi elementi provinciali (anche se corrisposti in forma maggiorata) non rientrano nell’assorbimento dell’EEG. In merito ai buoni pasto, si ritiene che il valore degli stessi non possa assorbire l’EEG, se lo stesso valore rientra nel limite di esenzione previdenziale a norma di legge.