Contrattazione

Nuovi minimi retributivi per il settore logistica, autotrasporto merci e spedizioni

di Fabio Antonilli

L'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl logistica, autotrasporto merci, spedizioni, sottoscritta il 3 dicembre scorso, vede come parti firmatarie le organizzazioni datoriali Confetra, Anita-Confindustria, Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, Cna-Fita, Sna-Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. Il rinnovo non è stato firmato dalle Centrali Cooperative che hanno ritenuto, per ora, non sussistenti le condizioni negoziali per la sottoscrizione. La firma è arrivata dopo cinque giorni di trattativa serrata e chiude la lunga vertenza aperta circa due anni fa, in coincidenza con la scadenza del Ccnl il 31 dicembre 2015.

Con riguardo alla “Sezione Autotrasporto merci” l'accordo segna un significativo rinnovamento contrattuale relativamente a questioni di rilievo come la classificazione del personale viaggiante, l'orario di lavoro e le sue possibili deroghe, la discontinuità del personale viaggiante, la settimana mobile, misure per contrastare l'assenteismo che intervengono sul pagamento dei primi 3 giorni di carenza per eventi di malattia, operazioni relative al carico/scarico merci, la rimozione del divieto contrattuale di utilizzo del lavoro a chiamata.

Inoltre è stata negoziata e regolata una specifica sezione artigiana dell'autotrasporto merci che si applica alle imprese artigiane, nonché a tutte le imprese associate, la quale contrattualizza il diritto alle prestazioni della bilateralità artigiana e Sanarti, prevede un contratto a tempo indeterminato con un salario di ingresso per i lavoratori fuori età di apprendistato (ultra 29enni), una nuova normativa del contratto a termine anche per ragioni stagionali.

L'incremento salariale concordato è pari a 108 euro al livello 3S per il personale impiegatizio e operaio e alla nuova qualifica 3B del personale viaggiante con le seguenti decorrenze: 25 euro dal 1° febbraio 2018, 25 euro dal 1° novembre 2018, 25 euro dal 1° maggio 2019, 33 euro dal 1° ottobre 2019 (vedi la tabella dei nuovi incrementi retributivi).
A tal proposito si evidenza che la scadenza è stata prorogata di un anno rispetto al precedente Ccnl, dunque la durata è ora quadriennale con scadenza al 31 dicembre 2019.
Una specifica clausola del rinnovo prevede che le parti si impegnano a verificare la sostenibilità economica delle intese raggiunte entro il mese di luglio 2019.
A copertura del periodo di vacanza contrattuale è stata definita l'erogazione di un importo a titolo di una tantum pari a 300 euro da erogarsi, ai soli lavoratori in forza al 3 dicembre 2017, in due tranches, la prima pari a 200 euro con il cedolino paga di febbraio 2018 e la seconda di 100 euro con il cedolino paga di novembre 2018; per le imprese artigiane la prima tranche potrà essere divisa su due mensilità (100 euro cadauna) e dunque erogata con le mensilità di marzo e aprile 2018.

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