Contrattazione

Fondo bilaterale di solidarietà nel settore dei servizi ambientali

di Paola Sanna

In data 22 novembre 2017 UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI, FISE ASSOAMBIENTE e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL hanno sottoscritto il verbale d'accordo sulla costituzione del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali in cui si applicano i CCNL servizi ambientali di Utilitalia 10 luglio 2016 e Fise Assoambiente 6 dicembre 2016.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, che ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali, le Parti hanno quindi costituito il Fondo di solidarietà per il settore in analisi.

Finalità, benefici e durata
Il Fondo nasce per tutelare i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, che ne sono i diretti beneficiari, compresi anche gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante; restano invece esclusi i dirigenti. L'assegno ordinario è corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni in un biennio mobile. Per i lavoratori con contratto a termine, l'assegno ordinario si applica per il periodo massimo di durata residua del contratto.

Amministrazione del Fondo
Il Fondo è gestito dal Comitato amministratore, che tra i suoi compiti ha quello di predisporre i bilanci annuali della gestione e di vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'amissione degli interventi e sulla loro erogazione.

Prestazioni del Fondo
Il Fondo in analisi provvede a:
- erogare gli assegni ordinari a favore dei dipendenti interessati da riduzioni di orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- erogare di prestazioni integrative in riferimento alla Naspi e alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- erogare di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori con i requisiti necessari al pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- stipulare apposite convenzioni anche con i fondi interprofessonali.
L'assegno ordinario inoltre spetta in misura pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.

Procedure e accesso alle prestazioni
Si ricorda che con le circolari 122/2015 e 201/2015 l'Istituto ha già fornito le note operative per compilare ed inoltrare la domanda di prestazioni ordinarie a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.
Tanto premesso, la domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata
- alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva,
- non prima di 30 giorni (termine ordinatorio) e
- non oltre il termine di 15 giorni (termine ordinatorio) dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
- esclusivamente in via telematica.

Assegno ordinario e contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale in misura non inferiore all'1,50 per cento, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©