Contrattazione

Ccnl terziario confcommercio, a novembre la corresponsione dell’elemento economico di garanzia

di Cristian Callegaro

Con la retribuzione di novembre 2017 le aziende del terziario corrisponderanno ai propri dipendenti aventi diritto un elemento economico di garanzia (Eeg) in sostituzione della contrattazione di secondo livello o comunque in mancanza di elementi retributivi eccedenti la retribuzione contrattuale.

Secondo l'articolo 236 bis del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio), l'elemento economico di garanzia spetta ai lavoratori a tempo indeterminato (anche gli apprendisti) ed ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro da almeno sei mesi.

L'importo teorico è pari ai seguenti importi:
- Quadri, 1° e 2° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 95,00;
- Quadri, 1° e 2° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 105,00;
- 3° e 4° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 80,00;
- 3° e 4° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 90,00;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende fino a 10 dipendenti): euro 65,00;
- 5°, 6° e 7° livello (aziende oltre 10 dipendenti): euro 75,00;
- Operatori di vendita 1° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): euro 76,00;
- Operatori di vendita 1° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): euro 85,00;
- Operatori di vendita 2° categoria (aziende fino a 10 dipendenti): euro 63,00;
- Operatori di vendita 2° categoria (aziende oltre 10 dipendenti): euro 71,00.
L'importo effettivo spettante dovrà essere calcolato in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Al riguardo Confcommercio ha precisato che nei mesi di effettiva prestazione lavorativa rientrano anche i periodi di congedo di maternità. Devono, invece, essere esclusi i seguenti periodi di astensione dal lavoro per:
- congedo parentale;
- congedo di maternità anticipato o prolungato;
- permessi e aspettative non retribuiti (anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali);
- sospensione con ricorso alla Cigs;
- malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non vi sia alcuna integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.

L'importo dovrà inoltre essere riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minore orario di lavoro svolto. Per i lavoratori intermittenti l'importo teorico deve essere riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita secondo l'articolo 17 del Dlgs n. 81/2015).

L'importo dell'Eeg è assorbito, fino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal ccnl corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015.

L'Eeg non è inoltre utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il Tfr.

L'importo dell'Eeg deve essere assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione corrente.

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