Contrattazione

Siglato l’accordo di rinnovo per il Ccnl dei retifici meccanici da pesca

di Rossella Quintavalle

È stata siglata il 27 luglio 2017 l’ipotesti di accordo di rinnovo del Ccnl per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca, tra Federpesca con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con validità 1° gennaio 2016 – 30 giugno 2019.
Gli istituti contrattuali modificati e adeguati alla più recente normativa decorrono dal primo gennaio 2016 salvo non sia diversamente previsto.

Incremento retributivo - Gli incrementi relativi all'’Ern (Elemento retributivo nazionale) decorrono dal primo luglio 2017 e presentano un aumento salariale sui minimi di 80 euro (3° liv.) distribuiti in 4 tranche e con le seguenti decorrenze:
-1° luglio 2017 ---> 30 euro;
-1° gennaio 2018 ---> 20 euro;
-1° luglio 2018 ---> 20 euro;
-1° gennaio 2019 ---> 10 euro.


Elemento Perequativo - Ai lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello a contenuti economici, in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale, verrà incrementato l'importo già previsto a titolo perequativo dall'ipotesi di accordo 17.03.2014, e pari a 270 per il 2016. A dicembre 2017 sarà corrisposto un importo annuo di euro 285 e a dicembre 2018 euro 300; in caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso degli anni 2017/ 2018, sarà effettuato il riproporzionamento in funzione del periodo lavorato nell'anno ed in caso di cessazione, tale elemento perequativo, inteso onnicomprensivo e non incidente sul TFR, sarà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Assistenza sanitaria integrativa - Le parti concordano nell' identificare in "SANIMODA" il Fondo di assistenza sanitaria integrativa al quale sarà versata, a totale carico del datore di lavoro, una contribuzione pari a 8 euro per ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Recepimento della normativa vigente per alcuni istituti contrattuali - I sottoscrittori, inoltre, recepiscono in toto la normativa vigente per ciò che riguarda la quantità, le modalità di fruizione anche in modalità oraria ed i termini di preavviso concernenti i congedi parentali e i permessi previsti dalla legge 104. Lo stesso dicasi in riferimento ai congedi per donne vittime di violenza di genere che sulla base della normativa prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, concede alla dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi indennizzati. Viene inoltre stabilito che l'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, sia nel lavoro a giornata che nel lavoro a turni, deve essere comunicata all'azienda prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, nel rispetto delle modalità comunicate dall'azienda.

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