L'esperto rispondeContrattazione

Malattia del figlio e retribuzione

di Rossella Quintavalle

La domanda

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere informazioni riguardo ai permessi per malattia figlio minore di 3 anni, nello specifico per il C.C.N.L Nettezza Urbana- aziende private. Tale permessi devono essere retribuiti? Serve una particolare documentazione o domanda all'Istituto? Grazie.

L’articolo 47 del D.lgs. n. 151/2001 riconosce ad entrambi i genitori, alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni senza limite nell’assenza giustificata; i genitori hanno diritto, inoltre, ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Ciò conferma che nei primi tre anni di vita del bambino non vi è limite all’assenza giustificata dalla malattia del figlio. Se non previsto diversamente dal CCNL applicato al lavoratore, i periodi di congedo per la malattia del figlio generano un’assenza giustificata ma non retribuita; sono però computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o altra mensilità aggiuntiva, così come disciplinato per il congedo parentale. I permessi goduti per malattia figlio durate i prime tre anni di vita del bambino sono, inoltre, coperti da contribuzione figurativa. Il CCNL Nettezza Urbana per le aziende private non prevede nulla a tal proposito e dunque i giorni di assenza per malattia figlio non sono retribuiti. L’assenza del genitore lavoratore deve essere documentata con apposito certificato rilasciato da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 179/2012 (convertito in legge n. 221/2012) sussiste l’obbligo di invio telematico anche dei certificati attestanti la malattia del bambino, a cura del medico curante del Servizio Sanitario Nazionale che ha in cura il bambino, direttamente all’INPS e dallo stesso inoltrato al datore di lavoro. Tale disposizione necessita ancora di un apposito decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 30/6/2013 e la certificazione telematica ad o oggi riguarda unicamente l’assenza per malattia del lavoratore. Ad oggi, dunque, il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro: • un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato attestante lo stato di malattia del figlio; • una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo.

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