Contrattazione

Industrie metalmeccaniche: l’elemento perequativo con la retribuzione di giugno

di Cristian Callegaro

Con la paga di giugno 2017, le aziende prive di contrattazione di secondo livello per la produttività che applicano il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti devono corrispondere ai dipendenti aventi diritto l'elemento perequativo.

Tale componente retributiva spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2017 nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato od altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno 2016 abbiano percepito un trattamento retributivo composto soltanto da importi retributivi stabiliti dal c.c.n.l. Si tratta di lavoratori privi di superminimi collettivi, superminimi individuali, premi annui od altri importi retributivi soggetti a contribuzione: a tale ultimo riguardo, per esempio, il valore convenzionale dei fringe benefit deve essere considerato soltanto se assoggettato a contribuzione.

L'importo dell'elemento perequativo è di euro 485, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto; dovrà essere corrisposto un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, nel caso in cui il dipendente abbia percepito nel corso del 2016 retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l.

Il calcolo della retribuzione percepita nel corso dell'anno precedente va effettuato con riferimento alla retribuzione teoricamente dovuta al lavoratore, vale a dire quella che avrebbe percepito se avesse lavorato a prescindere dai periodi in cui il lavoratore non ha percepito retribuzione ovvero ha percepito una retribuzione ridotta (cig, sciopero, aspettativa, assenze non retribuite, malattia, maternità, infortunio, ecc.).

La somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2016; a tale riguardo, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto prima del mese di giugno, l'elemento perequativo deve essere erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. Ne consegue che lo stesso importo è assoggettato alle regole contributive (aliquote, minimali, massimali) dell'anno in corso e a tassazione corrente, sempre nell'anno in corso.

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