di Imbriaci Silvano

La domanda

Un datore di lavoro, non iscritto ad alcuna categoria, ha deciso di applicare il contratto collettivo nazionale artigiani metalmeccanici. Il lavoratore può pretendere l'applicazione del contratto provinciale?

Nell’ambito dell’autonomia contrattuale riconosciuta anche in ambito lavoristico, attualmente vale il principio per cui il contratto collettivo ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro, come in questo caso, che abbiano prestato adesione al contratto. La giurisprudenza ha ribadito più volte il principio della libertà di scelta del CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro, salvo l’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurare ai lavoratori i trattamenti minimi di retribuzione definiti dal CCNL di riferimento, secondo l’appartenenza categoriale. Non vi è quindi la possibilità, per il lavoratore di pretendere l’applicazione di un contratto collettivo invece di un altro, se non di rivendicare il rispetto (art. 36 Cost.) dei limiti alla libertà di scelta datoriale del CCNL applicabile. In altre parole, indipendentemente dal contratto applicato, il datore di lavoro è sempre tenuto a garantire ai propri dipendenti una retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro. Tuttavia, una volta operata la scelta in ordine al contratto da applicare, lo stesso deve essere applicato per intero. Se il datore di lavoro - pur non iscritto all’associazione di categoria - recepisce le normativa di diritto comune, e lo fa soprattutto in modo esplicito, come nel caso di specie, secondo un orientamento giurisprudenziale deve tener conto della normativa nazionale, di quella integrativa aziendale, ma anche della contrattazione provinciale, la quale costituisce una sorta di integrazione della normativa nazionale (cfr. Cass. 20/09/2010, n. 19840). La tesi giurisprudenziale opposta intende invece l’applicazione del CCNL per il datore di lavoro non iscritto come riferita solo alla parte economica relativa minimo retributivo e non all’intera disciplina di dettaglio ed integrativa cui rimanda (implicitamente) il CCNL applicabile.

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