Contrattazione

Ccnl artigiani e Pmi, le vie alternative al lavoro saltuario

di Fabio Antonilli

L'abrogazione dei voucher e le limitazioni all'utilizzo del lavoro a chiamata impongono agli operatori di ricercare soluzioni alternative facendo leva sugli istituti contrattuali esistenti e normati dai contratti collettivi. Ciò in particolare per quei settori che, per caratteristiche strutturali della produzione e/o della domanda, necessitano di manodopera in maniera occasionale o comunque limitata ad alcuni periodo nell'arco della settimana e dell'anno.

La prima e più valida alternativa è il contratto di lavoro part-time, sul quale è intervenuto in modo efficace i CCNL Area Alimentazione-Panificazione e CCNL Acconciatura-Estetica-Centri Benessere (entrambi si applicano alle imprese artigiane e non artigiane così come definito dalla sfera di applicazione) sottoscritti dalle categorie aderenti a Confartigianato Imprese, le altre organizzazioni artigiane, e le relative categorie sindacali aderenti a Cgil, Cisl, Uil.

Analizziamo l'art. 37 del primo di questi due contratti: esso, non prevedendo un orario minimo settimanale, trasferisce all'impresa innanzitutto la flessibilità necessaria nel poter stabilire la quantità oraria minima settimanale che comunque deve essere obbligatoriamente predeterminata con riferimento al giorno o ai giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale, verticale o misto).

Inoltre, per gestire l'imprevedibilità e l'occasionalità della domanda, consente al datore di lavoro di utilizzare le cd. clausole elastiche e flessibili - se debitamente sottoscritte dal lavoratore - per variare il giorno e l'orario della prestazione lavorativa o aumentarla chiedendo una prestazione aggiuntiva. Si tratta di una facoltà che può essere esercitata dando al lavoratore il preavviso ridotto ad 1 giorno lavorativo e riconoscendogli un indennizzo a titolo di “maggiorazione” nella misura ridotta del 3% della retribuzione oraria, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Tale specifico part-time può essere utilizzato a fronte della presenza di specifiche causali, che evidentemente devono essere individuate nel contratto di lavoro, che riguardano prestazioni da svolgersi: a) nel fine settimana; b) durante le vacanze natalizie e pasquali; c) per i periodi delle ferie estive e invernali.

Una forma similare di part-time è prevista anche dal CCNL Acconciatura-Estetica- Centri Benessere che va specificamente a supporto di queste imprese che vedono intensificarsi la domanda soprattutto durante i fine settimana e nel periodo estivo.
Difatti per queste causali, che devono essere indicate nel contratto di lavoro, il datore con un preavviso ridotto a 2 giorni può far leva sulle clausole flessibili e/o elastiche per variare il giorno e l'orario della prestazione lavorativa o aumentarla chiedendo una prestazione aggiuntiva.

Qualora la variazione interessi prestazioni da rendersi nei fine settimana (sabato/domenica), e fermo restando il limite massimo di 24 fine settimana nell'arco di un anno di calendario, la maggiorazione è ridotta al 3% o al 4% a seconda se i fine settimana coinvolti sono fino a 12 oppure più di 12.

Mentre nel caso in cui la variazione riguardi prestazioni rese nel periodo estivo 1° luglio - 31 agosto, con riferimento a qualunque giorno della settimana, la maggiorazione dovuta è ridotta al 3%. Anche in questo contratto collettivo la maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria del lavoratore, è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

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