Contrattazione

Assunzioni agevolate per primo ingresso e reimpiego nel contratto panificatori

di Rossella Quintavalle

Tra le novità del rinnovo del contratto nazionale panificazione e affini del 17 maggio scorso, le associazioni di categoria Federpanificatori , pasticceri ed affini e Assopanificatori aderente a Fiesa Confesercenti e i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, al fine di agevolare i datori di lavoro nell'assunzione di nuovi lavoratori, permettendo loro di entrare o rientrare nel mondo del lavoro, hanno introdotto due particolari forme di assunzioni agevolate in riferimento ai lavoratori di “primo ingresso” e di “reimpiego”.

Sono considerati lavoratori di primo ingresso i soggetti alla prima esperienza lavorativa o con esperienza pregressa, nella mansione assegnata, non superiore a sei mesi. Le assunzione di lavoratori in regime di “reimpiego” sono quelle finalizzate all'inserimento o reinserimento di lavoratori di qualsiasi età, inoccupati o disoccupati da più di sei mesi e rivolte, altresì, ai soggetti rientranti in specifiche politiche attive di ricollocazione. In entrambi i casi è fatto salvo il rispetto dell'eventuale diritto di precedenza previsto dalla legge.
Per ambedue le tipologie le parti stabiliscono specifiche e identiche agevolazioni a favore del datore di lavoro, consistenti in un abbattimento dei costi iniziali, a fronte di un obbligo formativo.

Il datore di lavoro, nell'impegnarsi a inserire nel mondo del lavoro nuovi lavoratori in possesso di tali requisiti, e nell'assicurare agli stessi un'occupazione stabile con contratti a tempo indeterminato, può applicare, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione ridotta rispetto ai minimi tabellari corrispondenti alla qualifica di inquadramento:
• primi dodici mesi riduzione del 30%;
• dal tredicesimo mese al ventiquattresimo riduzione del 20%.

A fronte di tale riduzione, il datore di lavoro si impegna a fornire un'adeguata formazione, sia al lavoratore di poca esperienza, sia a quello reinserito; formazione che può essere erogata o dal datore di lavoro stesso o da un altro lavoratore dallo stesso delegato, di livello almeno pari a quello del nuovo assunto.

Le mansioni per le quali possono essere messe in atto assunzioni agevolate di primo ingresso e di reimpiego sono quelle di qualifica: A1,A2,A3,B1,B2,B3, e B3super per i settore panifici artigiani, e di livello I,II,IIIA, IIIB, IV e V per il settore panifici industriali.
Per ciò che riguarda gli adempimenti, si individua una sorta di iter pari a quello di un'assunzione in contratto di apprendistato: la stesura di un piano formativo, da consegnare al lavoratore unitamente al contratto di assunzione, che individui un percorso formativo individuale finalizzato all'acquisizione di competenze di base trasversali (competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza ecc.), e tecnico-professionali relativamente alla mansione da svolgere.

Alla formazione devono essere riservate almeno sessanta ore da svolgersi durante l'orario di lavoro nei primi due anni dall'assunzione (periodo in cui il lavoratore percepirà una retribuzione ridotta).
Le imprese che assumeranno lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per primo impiego e per reimpiego, dovranno informarne l'ente bilaterale Ebipan entro 30 giorni dall'assunzione trasmettendo il piano formativo per la verifica delle finalità formative dell'assunzione.

Sia l'assunzione di primo ingresso che quella di reimpiego non sono sovrapponibili con altre tipologie contrattuali che prevedano una temporanea riduzione della retribuzione (fa eccezione il contratto part-time).

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