Contrattazione

Autoferrotranvieri: definiti tempi e modalità di versamento al fondo Priamo

di Rossella Quintavalle

In data 5 aprile 2017 Asstra e Anav con Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna si sono incontrati nuovamente per definire importi e modalità di attuazione di quanto in precedenza concordato nell'accordo nazionale di rinnovo del Ccnl autoferrotranvieri del 28 novembre 2015, ove, al punto A) dell'articolo 38, avevano convenuto di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile da versare a carico dell'azienda al Fondo Priamo, stabilendo che:

-per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, il contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere;
-per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultano ancora iscritti a Priamo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi neppure a carico delle aziende.

Nel nuovo confronto le parti hanno dettato le istruzioni per dare il via ai versamenti precedentemente definiti.
La somma da destinare al Fondo, quale costo complessivo per previdenza integrativa a carico azienda, senza altri riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge, era stato già fissato in euro 90 con decorrenza luglio 2017.
I sottoscrittori hanno inoltre pattuito le diverse modalità di pagamento dell'importo, da versare al netto del contributi di solidarietà, per l'anno in corso ed il successivo:
Anno 2017:
- euro 21,80 entro la fine del mese di luglio ed euro 12,00 per le cinque mensilità successive.
Anno 2018:
- 12 versamenti mensili da euro 6,80 cadauno per ogni lavoratore.

Gli importi saranno riproporzionati in caso di lavoratori con contratto a tempo parziale sulla base della durata del periodi di lavoro e corrisposti per i soli mesi lavorati in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, prendendo a riferimento come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Tale somma dovrà essere versata per tutta la durata del rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende di trasporto pubblico ai quali si applica il Ccnl degli Autoferrotranvieri – internavigatori (Tpl – Mobilità) e non potrà essere né sospesa né revocata, ma ne potrà cessare l'erogazione in caso di richiesta da parte del lavoratore di trasferimento ad altra Forma pensionistica.

I convenuti ribadiscono inoltre le diverse implicazioni che coinvolgono i lavoratori dipendenti a seconda della data di iscrizione al Fondo.

Lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data dell’1/7/2017
Per tali lavoratori il versamento della quota mensile comporta l'adesione contrattuale al Fondo di previdenza complementare senza altri obblighi contributivi, né a loro carico, né a carico dei datori di lavoro; viene altresì stabilito l'esonero dalla la quota di iscrizione. Adesioni successive comporteranno, sulla base di quanto stabilito dallo statuto del Fondo stesso, un costo una tantum in cifra fissa a carico sia dell'aderente che del datore di lavoro che andrà ad alimentare inizialmente il “Comparto garantito” del Fondo, salvo differenti successive scelte.

Lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1/7/2017
Per i lavoratori già presenti negli elenchi del Fondo e per coloro che vi aderiranno successivamente sia in forma esplicita, sia tacita, la nuova quota mensile è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai contributi già versati da aziende e lavoratori e sarà destinata al Comparto del Fondo al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici.
Un nuovo incontro è fissato per fine mese al fine di fornire indicazioni in materia di assistenza integrativa di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38 Ccnl in esame.

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