Contrattazione

Welfare e premi di risultato rafforzano il secondo livello

di Giampiero Falasca

Nel periodo successivo all’attuazione del Jobs Act le relazioni industriali hanno vissuto fasi alterne.

Se guardiamo al livello più strettamente politico, è mancata una visione complessiva, da parte del Governo, del modello cui ispirare i rapporti con le parti sociali .

Prima dell’approvazione definitiva della riforma, il Governo ha volutamente abbandonato il tradizionale metodo della concertazione, rifiutando qualsiasi negoziazione preventiva con le parti sociali sul testo della riforma.

Dopo questo strappo iniziale, e dopo l’approvazione dei decreti attuativi della riforma del lavoro, il Governo ha fatto una vigorosa marcia indietro.

In occasione della definizione dell’Ape, l’anticipo pensionistico, è stato riabilitato il metodo della concertazione nella sua versione più classica (è stato trovato un accordo con le organizzazioni sindacali prima di completare l’iter parlamentare). Successivamente, dopo il referendum costituzionale e il cambio di premier, l’approccio è cambiato ancora, in quanto il Governo ha ritenuto prioritario non andare allo scontro con una parte del sindacato, sacrificando sull’altare di questa scelta le norme sui voucher e gli appalti.

Queste forti incertezze del quadro politico non hanno condizionato troppo il quadro normativo (a parte il recente infortunio su voucher e appalti); le norme del Jobs Act hanno salvaguardato il tradizionale sistema di rinvio alla contrattazione collettiva come fonte integrativa di quella legale (come si vede bene nel decreto legislativo n. 81/2015), enfatizzando anche la tendenza rafforzare il secondo livello contrattuale.

Questo rafforzamento è stato aiutato anche dalle norme sulla retribuzione di risultato e sul welfare aziendale (estranee al Jobs Act, ma frutto della stessa stagione legislativa), che hanno confermato la centralità degli accordi collettivi e la preferenza verso l’intervento regolatorio degli accordi aziendali o territoriali.

La contrattazione collettiva ha raccolto queste sollecitazioni, valorizzando sempre più il secondo livello contrattuale come sede per la distribuzione della retribuzione di produttività, per l’introduzione del welfare aziendale e l’adattamento del lavoro flessibile ai singoli contesti aziendali.

In questo contesto, merita una menzione speciale, per la sua carica fortemente innovativa, l’accordo di rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici , siglato nel novembre scorso.

Tale accordo ha rivoluzionato i rapporti tra primo e secondo livello contrattuale. I minimi retributivi fissati a livello nazionali assumono un ruolo di mera garanzia di salvaguardia del potere di acquisto (crescono solo in funzione del tasso di inflazione reale, calcolato a consuntivo, e non più in anticipo).

L’effettiva crescita delle retribuzioni viene demandata interamente al secondo livello contrattuale, con una netta preferenza per gli aumenti di natura variabile e collettiva.

Questa preferenza si traduce nella regola che stabilisce l’assorbimento degli aumenti di natura fissa riconosciuti al lavoratore, i quali si compensano con gli incrementi retributivi definiti a livello nazionale (assorbimento che, invece, non si verifica per gli incrementi variabili definiti con accordo collettivo); completa questo assetto la clausola che, in coerenza con la legge di stabilità per il 2016, collega i premi di risultato al raggiungimento di obiettivi incrementali e variabili.

Questo contratto si candida ad aprire una nuova stagione per relazioni industriali, in quanto crea le condizioni ideali per premiare la produttività individuale e collettiva, senza generare costi insostenibili per le aziende che non sono in condizione di sostenere una crescita delle retribuzioni.

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