L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro intermittente, requisiti di età anche nel turismo e pubblici esercizi

di Cristian Callegaro

La domanda

Il requisito dell'età per stipulare un contratto a chiamata (meno di 24 anni e più di 55) è richiesto anche per il contratto del turismo- Confesercenti pubblici esercizi?

Occorre evidenziare come il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo (Confesercenti) non sembra disciplinare il lavoro intermittente. In mancanza di una disciplina contrattuale, occorre fare riferimento alle disposizioni “legali” contenute nel decreto legislativo n. 81/2015. In mancanza di previsioni “contrattuali”, “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”. Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la risposta all’interpello n. 10/2016, tale decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Oltre alle ipotesi “oggettive”, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. E’ doveroso rammentare che, secondo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2015, non è possibile la stipulazione del contratto intermittente: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata; - ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Vale la pena, infine, ricordare che i settori, tra gli altri, del turismo e dei pubblici esercizi sono esclusi dal limite di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari per ciascun lavoratore intermittente con il medesimo datore di lavoro.

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