Contrattazione

Ccnl Servizi Ambientali, cosa cambia dal 2017

di Rossella Quintavalle

Il 6 dicembre scorso, nell'ambito del rinnovo del Ccnl Ambiente avente valenza per il triennio 1° luglio 2016 – 30 giugno 2019, Fise Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno ribadito e/o modificato alcune delle decorrenze già fissate con accordi precedenti in relazione ad alcuni istituti contrattuali. Oltre alla complessa rivisitazione della classificazione del personale, entreranno in vigore dal 2017 in poi anche novità sull'orario di lavoro, il comporto nella malattia, e i versamenti ai Fondi.

Orario di lavoro
A decorrere dal 1° febbraio 2017 il nuovo orario di lavoro settimanale passa da 36 a 38 ore articolate su sei giorni lavorativi.
La durata massima di orario di lavoro giornaliero passa da 10 a 9 ore, mentre la durata massima settimanale scende da 50 a 48 ore.
A compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31 gennaio 2017 verrà riconosciuto, a decorrere dal 1° febbraio 2017, un monte ore di 27,50 ore di permessi retribuiti che, a far data 1 gennaio 2018 salirà a 30 ore. A decorrere dal 1° gennaio 2017 tali ore spetteranno ai lavoratori part-time in proporzione all'orario di lavoro svolto e agli stessi, al fine di mantenere inalterata la retribuzione e compatibilmente con le esigenze produttive aziendali, sarà proposto l'aumento proporzionale della durata dell'attività lavorativa.

Lavoro straordinario e festivo
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera lavorativa oltre l'ordinario orario di lavoro per un monte ore non superiore a 150 per ogni anno solare (in precedenza 200).
Riviste le maggiorazioni per lavoro straordinario che sarà compensato nella seguente misura:
-12% su prime 75 ore;
-20% dalle 76 ore alle 150;
-35% oltre 150 ore.

Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Nella riscrittura dell'articolo 46 relativo al trattamento per malattia ed infortunio, le parti disciplinano l'esonero dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità da parte dei lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o affetti da stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta con riduzione della capacità lavorativa di almeno un 67 per cento.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017, il nuovo periodo di comporto in caso di malattia è così stabilito:
- 510 giorni di calendario (in precedenza 365) comprensivi dei giorni di assenza per ricovero ospedaliero e/o day hospital;
- 600 giorni di calendario relativamente ai lavoratori affetti da specificate patologie.
Il periodo di conservazione del posto si intende riferito al cumulo delle assenze verificatesi nei 1.095 giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda corrisponderà una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta.
Al superamento di 13 giorni di calendario di assenza annui, ovvero 6 eventi anche di minore durata, l'azienda opererà la seguente franchigia:
-una trattenuta pari a euro 45 per i primi 4 eventi ed euro 40 per i successivi.

Fondo Fasda
Dal mese di Aprile 2017 il contributo a carico azienda aumenta di euro 27 a trimestre a favore di ogni lavoratore iscritto.

Fondo Previambiente
Dal mese di Gennaio 2018 è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo pari a 10 euro mensili a favore di ogni iscritto.

Fondo di solidarietà bilaterale
A decorrere dalla retribuzione del mese di gennaio 2019 l'azienda, oltre al versamento del contributo pari allo 0,65% di cui 2/3 a carico azienda e 1/3 a carico lavoratore, effettuerà un versamento aggiuntivo di 10 euro per dodici mensilità per ciascun lavoratore in forza con contratto a tempo indeterminato.

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