L'esperto rispondeContrattazione

Qualifica per l’assunzione di un appendista al banco

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, sto predisponendo l'assunzione di un'apprendista "commessa di banco in gelateria" - quinto livello CCNL AZIENDE ARTIGIANE SETTORE ALIMENTARE . Mi sorge un dubbio in merito all'inquadramento da attribuirle. Svolgendo attività prevalentemente manuale penso alla qualifica di operaio, ma in genere ai commessi viene attribuita la qualifica di impiegato. Mi piacerebbe avere un vostro parere al riguardo.

Per impiegati in via generale si intendono i lavoratori che svolgono attività professionale con funzioni di collaborazione con il datore di lavoro, escludendo dalla stessa ogni prestazione di semplice manodopera. Per operai si intendono i lavoratori che collaborano nell’impresa, attraverso lo svolgimento di attività, in genere di tipo manuale ed esecutivo, che attendono al solo processo produttivo. Non sempre è pacifica od univoca l’attribuzione di una categoria piuttosto che un’altra ad una determinata figura professionale. Ciò anche perché la stessa potrebbe essere la sintesi di più lavorazioni, sia manuali sia intellettuali. Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione, l’articolo 21 (“classificazione del personale del settore alimentare”) ricomprende nel quinto livello i lavoratori qualificati che: - svolgono attività amministrative di ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; - svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali; - nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti. A titolo di esempio, vi rientrano in tale livello le attività di: pasticcere; gelatiere; cuoco; banconiere; commesso; cassiere; magazziniere; sfoglina; autista; altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione. Nel quinto livello sono ricompresi sia operai sia impiegati. Le figure elencate nell’articolo 21, tra cui quella di commesso, rientrano nell’una o nell’altra categoria in relazione alle caratteristiche proprie della figura stessa e/o delle modalità attraverso le quali viene svolta la prestazione lavorativa. Mutuando quanto prescritto per i lavoratori dei panifici (l’altro settore dello stesso contratto collettivo), la figura del commesso viene inserita nel gruppo B (figure professionali amministrative e di vendita) e non nel gruppo A (figure professionali delle attività di produzione). Il commesso viene definito come “il prestatore d'opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell'esercizio nonché all'invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine. Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore. Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore, quando esercitino le suddette mansioni in via normale o continuativa”. Sulla base di quanto sopra, si ritiene che in via generale il commesso possa essere ricompreso nella categoria degli impiegati.

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