Contrattazione

Sottoscritto l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale dirigenti trasporto

di Rossella Quintavalle

Il contratto collettivo dei dirigenti dell'autotrasporto e spedizioni merci è stato rinnovato da Confetra e Manageritalia in data 10 novembre 2016, con validità triennale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

Le parti sottoscrittrici hanno definito, oltre all'aumento retributivo e relativa una tantum per il periodo di carenza contrattuale, alcune modifiche rivisitando temi quali malattia, previdenza complementare e assistenza integrativa, agevolazioni contributive per i neo assunti, termini di preavviso in caso di licenziamento, controversie individuali e politiche attive per la ricollocazione del dirigente.

Aumenti retributivi e una tantum
A decorrere dal 1° gennaio 2017 la retribuzione mensile di fatto del dirigente comunque composta (minimo base, superminimi individuali, ecc.) viene fissata in euro 3.800 lordi. Viene prevista inoltre un'una tantum complessiva di 3.500 euro lordi riferita al biennio 2015/2016 da corrispondere in due tranche così stabilite:
- ai dirigenti in forza alla data del 10 novembre 2016, a copertura del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, verrà corrisposto con la retribuzione di marzo 2017, un importo di 1.700 euro lordi, da calcolare pro quota per le assunzioni e/o nomine avvenute nel corso dell'anno cui è riferita la copertura;
- a copertura del periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016, ai medesimi dirigenti, un ulteriore importo di 1.800 euro sarà corrisposto con la retribuzione di marzo 2018. Tali importi non possono ritenersi assorbibili da alcuna altra voce retributiva e non sono utili ai fini né del Tfr, né di altro istituto contrattuale, fatta salva un'eventuale indennità di preavviso o indennità sostitutiva dello stesso.

Malattia e infortunio
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017 si assiste alla modifica del periodo di comporto in caso di malattia. La conservazione del posto, con relativa corresponsione dell'intera retribuzione in caso di malattia o di infortunio non dovuto a cause di servizio di un dirigente non in prova, è mantenuta per un periodo di 8 mesi in un anno solare (in precedenza 12). Il periodo di conservazione del posto sarà prolungato fino a 14 mesi (nuovo articolo 19bis) nei casi di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, se richiesto dal lavoratore a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza dell'ottavo mese di assenza per malattia.
Ai dirigenti che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo abbiano superato il periodo di comporto di 8 mesi, continuerà ad applicarsi la previgente normativa fatta salva la possibilità di usufruire del periodo di comporto massimo di 14 mesi in caso di patologia grave.

Fondo Mario Negri e Fasdac
Aumenta la previdenza complementare verso il Fondo Mario Negri con le seguenti percentuali e decorrenze:
Contributo ordinario:
-dal 1/1/2016 = 11,88%
-dal 1/1/2017 = 12,11%
-dal 1/1/2018 = 12,35%
Contributo integrativo:
-dal 1/1/2015 = 1,99%
-dal 1/1/2016 = 2,03%
-dal 1/1/2017 = 2,07%
-dal 1/1/2018 = 2,11%
Per ciò che concerne l'assistenza sanitaria integrativa, l'aumento previsto dalle parti stipulanti per il 2016 a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente, è fissato nella misura del 2,51% ed elevato al 2,56% a decorrere dal 1° gennaio 2018, mentre la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed in euro 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Agevolazioni contributive per i nuovi assunti e le nuove nomine
Mantenuta ma rielaborata la disciplina relativa alle agevolazioni contributive rivolte alle nuove cariche dirigenziali con modifiche per ciò che riguarda i requisiti anagrafici e la durata delle agevolazioni. La contribuzione ridotta a favore del Fondo Mario Negri e dell'Associazione Antonio Pastore, potrà essere applicata ai dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 10/11/2016:
- fino a 40 anni di età per un periodo massimo di 4 anni;
- da 41 a 45 anni, per un periodo massimo di 3 anni;
- da 46 e fino al compimento dei 48 anni, per un periodo massimo di 2 anni;
- dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti, per un periodo massimo di un anno.
Sono inoltre previste, a titolo sperimentale e limitatamente al periodo di vigenza del Ccnl, agevolazioni contributive in base al reddito del dirigente.

Controversie individuali
In ambito di controversie individuali di lavoro ove il collegio arbitrale riconosca illegittimo il licenziamento accogliendo il ricorso del dirigente, verrà disposto a titolo risarcitorio con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° gennaio 2017 a favore del dirigente ed a carico dell'azienda, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto con particolare riferimento all'anzianità di servizio ed all'età del dirigente nelle seguenti misure:
- fino a 4 anni da 4 a 8 mensilità
- oltre 4 a fino 6 anni da 6 a 12 mensilità
- oltre 6 e fino a 10 anni da 8 a 14 mensilità
- oltre 10 e fino a 15 anni da 10 a 16 mensilità
- oltre i 15 anni da 12 a 18 mensilità
In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in azienda, in qualsiasi qualifica, superiore a dodici anni (in precedenza 10), l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:
- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.
Tale indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile ad alcuna contribuzione e dovrà essere computata sull'ultima retribuzione lorda compresa la retribuzione in natura, l'eventuale retribuzione variabile come media degli emolumenti corrisposti nei 36 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio prestato, le mensilità aggiuntive, ed avrà effetto sul trattamento di fine rapporto.

Indennità di preavviso in caso di licenziamento
Per ciò che riguarda il preavviso di licenziamento sono state ridefinite le mensilità in caso di licenziamento in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda in qualsiasi qualifica:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: oltre quattro e fino a 10 anni di servizio;
- 10 mesi: oltre 10 e fino a 15 anni di servizio;
- 12 mesi: oltre 15 anni di servizio.

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