Contrattazione

Turismo, firmato l’accordo quadro sulla detassazione

di Rossella Quintavalle

Nell'incontro avvenuto in data 5 ottobre 2016, Federalberghi e Faita unitamente a Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno definito un accordo quadro territoriale al quale si dovranno riferire le aziende associate al fine di accedere alla detassazione sul salario di produttività legato al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività e qualità nelle strutture ricettive. L'accordo tipo, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di cui ai commi 182-191 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 e del conseguimento dei relativi benefici da parte dei lavoratori, tiene conto dei contenuti del decreto interministeriale del 25/3/2016, che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi degli obiettivi, e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate n.28/E del 15/6/2016 nella quale sono illustrate le modalità di applicazione delle misure agevolate, le nuove disposizioni in materia di welfare aziendale e la possibile sostituzione dei due benefici.
Un ruolo fondamentale, al fine dell'applicazione dei benefici, assumono dunque i contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e stipulati nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria, come disposto dall'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2015.
Ai fini dell'applicazione dell'accordo territoriale le aziende dovranno dichiarare:
-di applicare integralmente il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, comprese le disposizioni relative agli enti bilaterali e all'assistenza sanitaria integrativa;
-di adottare uno o più indicatori fissati per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto del 26/3/2016, intendendosi a questi riconducibili anche gli indicatori indicati all'articolo 12, comma 2 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.
I sottoscrittori, a titolo esemplificativo, indicano i possibili indicatori e le loro modalità di calcolo, implementando i classici indicatori di produttività e redditività, con nuovi strumenti quali il tasso di intermediazione, la permanenza media, il tasso di fidelizzazione e la reputation.
Per l'esatta individuazione del premio oggetto di agevolazione rileva la sussistenza delle condizioni di incremento degli obiettivi valutabile in un determinato periodo congruo durante il quale si possa dimostrare l'effettiva realizzazione di incremento di almeno uno degli obiettivi preposti, da verificarsi attraverso specifici indicatori numerici appositamente individuati; tale periodo congruo viene fissato in un arco temporale minimo di quattro mesi.
Le imprese che si avvalgono di tale accordo dovranno comunicare ai lavoratori l'istituzione del premio di risultato, il periodo congruo preso a riferimento, gli indicatori individuati e il relativo valore dell'effettivo miglioramento, oltre alla stima della consistenza annua media del premio che verrà attribuito e le relative modalità di corresponsione. In alternativa al pagamento del premio il dipendente ha la facoltà di richiedere che lo stesso sia sostituito da prestazioni di welfare aziendale beneficiando della relativa esclusione dalla formazione dal reddito di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 51 del TUIR commi 2 e 3 ultimo periodo; in tal caso il lavoratore dovrà manifestare la scelta al datore di lavoro entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa. Al termine del periodo fissato in accordo i datori di lavoro dovranno inviare una comunicazione scritta, relativamente ai risultati raggiunti, ai lavoratori e a Federalberghi/Faita territoriale. L'importo detassabile su premi di risultato è pari a euro 2.000, elevato a euro 2.500 per i dipendenti di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro; tale coinvolgimento potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU mediante la programmazione di un piano condiviso e predisposto secondo i criteri forniti nell'accordo stesso. Le imprese che si avvarranno dell'accordo in esame ne daranno comunicazione a Federalberghi/Faita attraverso il modello allegato all'accordo quadro siglato il 5 ottobre 2016.

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