Contrattazione

Adeguati gli accordi territoriali sull’apprendistato duale a Bolzano per artigianato e industria

di Josef Tschöll

Sono stati rinnovati e adeguati a quanto previsto dal Jobs act gli accordi in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nei settori artigianato e industria a Bolzano. Gli accordi attuano anche alcune misure del patto firmato a Bolzano l'anno scorso tra le parti sociali e la Provincia autonoma di Bolzano per rilanciare l'apprendistato di primo livello, il quale ha visto un costante calo dei rapporti instaurati negli ultimi anni. Le misure concordate e inserite negli accordi possono farsi valere perché innovative e, insieme al riconoscimento della formazione degli apprendisti come misura di qualità negli appalti pubblici, dovrebbero garantire una maggiore offerta di posti di lavoro nell'apprendistato di primo livello.

L'accordo per l'artigianato decorre dal 1° luglio 2016, mentre quello dell'industria disciplina i rapporti dal 1° agosto 2016. I rapporti di apprendistato stipulati in precedenza continuano a essere disciplinati dall'accordo congiunto (industria e artigianato) del 3 settembre 2012. La scadenza di entrambi gli accordi è fissata per il 31 dicembre 2018 (sono prorogati tacitamente se nessuna delle parti recede).

Durata e proroga del rapporto di apprendistato
In base alla normativa attuale (articolo 43 del Dlgs 81/2015 e articolo 5 della legge provinciale 12/2012) la durata dei rapporti di apprendistato nel sistema duale è differente:
- tre anni per conseguire la qualifica;
- quattro anni per conseguire il diploma professionale.
Per rafforzare il sistema duale e aumentare le possibilità di qualificazione per i giovani è stata inserita nella legge provinciale la possibilità di stipulare un'ulteriore contratto di apprendistato della durata di un anno per poter conseguire il diploma professionale qualora sia stata già conseguita la qualifica (al termine dei tre anni). Entrambi gli accordi collettivi disciplinano questa possibilità e la retribuzione da riconoscere per il quarto anno. Sia la legge provinciale, sia gli accordi collettivi parlano di un'ulteriore rapporto di apprendistato. Si ritiene, dunque, che debba essere prima risolto il rapporto di lavoro in corso e poi stipulato un nuovo contratto di apprendistato per una professione contenuta nell'elenco (sezione 2) stabilito dalla giunta provinciale numero 1135/2012.
Entrambi gli accordi prevedono che nel caso di assenze per maternità, infortunio e malattia con una durata superiore a 30 giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. A tal fine l'apprendista deve consegnare la relativa documentazione al datore di lavoro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Dlgs 81/2015 e dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 12/2012 il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a un anno nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Periodo di prova e retribuzione degli apprendisti
In linea con l'accordo congiunto del 2012, il periodo di prova continua ad avere una durata di 30 giorni di lavoro effettivo in entrambi gli accordi.
Il punto centrale è però la retribuzione degli apprendisti, la quale è stata diminuita rispetto alla precedente intesa del 2012, e che contiene un sistema “bonus-malus”. Una scelta non proprio usuale in Italia e inizialmente molto criticata da parte sindacale, ma che è stata fatta per aumentare le possibilità occupazionali dei giovani, per incrementare nuovamente la manodopera qualificata sul mercato del lavoro e per allinearsi alle percentuali vigenti negli altri Paesi che adottano il sistema duale (vantando una percentuale di disoccupazione giovanile molto bassa come Germania, Austria e Svizzera).
La retribuzione dell'apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo Ccnl per un operaio o impiegato qualificato. Gli accordi fanno riferimento al trattamento del Ccnl, ma si ritiene che anche un eventuale elemento economico territoriale previsto dagli accordi di secondo livello rientri nella base di calcolo. La retribuzione spetta anche per le ore di frequenza scolastica. Gli scaglioni retributivi per anno di apprendistato nei rispettivi accordi sono i seguenti:

Accordo artigianato
1° anno di apprendistato: 35 per cento;
2° anno di apprendistato: 50 per cento;
3° anno di apprendistato: 60 per cento;
4° anno di apprendistato: 70 per cento;


Accordo industria
1° anno di apprendistato: 40 per cento;
2° anno di apprendistato: 55 per cento;
3° anno di apprendistato: 70 per cento;
4° anno di apprendistato: 80 per cento;

La percentuale di retribuzione per gli apprendisti che stipulano un ulteriore contratto di apprendistato per conseguire il diploma professionale è del 70% nell'artigianato e dell'80% nell'industria.

Particolare attenzione va posta in questo caso al concetto di anno di apprendistato. Entrambi gli accordi lo definiscono completato in presenza di una durata di 12 mesi dalla data di assunzione, ma che ci sia anche la valutazione positiva del relativo anno scolastico. Questo significa che qualora l'apprendista non superi l'anno scolastico non avrà neanche diritto alla percentuale retributiva più elevata dell'anno successivo (malus). L'accordo per gli artigiani contiene poi anche una misura di favore (bonus) per coloro che raggiungono una media del voto di almeno 7,5 nella pagella finale rilasciata dalla scuola professionale. Al conseguimento di questa valutazione scolastica viene riconosciuta una maggiorazione di 10 punti della percentuale di retribuzione spettante. L'industria non contiene una disciplina così mirata, ma riconosce delle percentuali di retribuzione un po' più elevate.
Queste misure mirano comunque a premiare maggiormente il merito scolastico dei giovani e a spingerli a un maggiore impegno nella scuola professionale, che, alla fine, è anche valore aggiunto per la persona.
Le percentuali costruite per l'artigianato sono inoltre già in vista della prossima partenza della maturità professionale (possibilità di ottenere il diploma di maturità professionale introdotta dall'articolo 43, comma 4, del Dlgs 81/2015), dove le parti sociali e la Provincia autonoma di Bolzano sono già attive e per la quale è prevista la partenza l'anno prossimo.

Malattia, infortunio sul lavoro e periodo di preavviso.
Entrambi gli accordi prevedono la corresponsione di un trattamento integrativo a favore dell'apprendista. In caso di malattia viene corrisposto il seguente trattamento:
- dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità Inps sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione;
- se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.
In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:
- a partire dal giorno seguente l'infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100 per cento della sua normale retribuzione;
- per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.
In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'Inail. Sono fatte salve clausole di miglior favore previste dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio per gli apprendisti.
Per quanto riguarda il periodo di preavviso gli accordi prevedono entrambi una durata di 15 giorni.

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