Contrattazione

Sottoscritta l’ipotesi di accordo collettivo per i collaboratori dei call center non telefonici

di Cristian Callegaro

Il 14 luglio 2016 è stata sottoscritta tra Ancic, Asseprim, Federtelservizi, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Nidil-Cgil, con l'assistenza di Confcommercio imprese per l'Italia, l'ipotesi di accordo per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici. L'intesa decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2018.

L'ipotesi di accordo, che rappresenta la prima regolamentazione collettiva delle collaborazioni coordinate e continuative per alcune figure aziendali specifiche, quali servizi di teleselling, di telemarketing, sondaggi e ricerche di mercato, servizi di verifica qualità e prevenzione frodi, sollecito crediti, redattore di rapporti informativi, riclassificatore di bilanci, codificatore, mistery shopper, intervistatore face to face, specialista dell'animazione, addetto allo sviluppo, gestione e manutenzione di contenuti multimediali e animazione, prevede una specifica disciplina contrattuale riguardante il trattamento economico e normativo da applicare ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa istaurati con le specifiche figure professionali, in attuazione di quanto disposto dell'articolo 2, comma 2, del Dlgs 81/2015.


Trattamento economico
I valori dei compensi minimi orari sono:
- 6,00 euro dal 1° settembre 2016;
- 6,70 euro dal 1° marzo 2017;
- 7,40 euro dal 1° settembre 2017;
- 8,10 euro dal 1° marzo 2018;
- 8,75 euro dal 1° settembre 2018.
Al fine di garantire una copertura economica per il periodo di non lavoro dedicato al recupero delle energie psicofisiche, nell'ambito di una collaborazione che fra il 1° gennaio e il 31 dicembre realizzi almeno 500 ore di effettiva prestazione lavorativa, verrà riconosciuta una somma forfettaria aggiuntiva al compenso orario pari a 0,50 euro lordi, di cui la prima in acconto nel mese di luglio e la seconda a conguaglio nel mese di dicembre.


Cause di sospensione del rapporto
L'ipotesi di accordo stabilisce che la gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane invece sospeso senza l'erogazione del corrispettivo. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando questa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata non determinata. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.


Modalità di svolgimento della prestazione
Al collaboratore viene attribuita autonomia nella determinazione di tempi e luoghi di lavoro al fine di evitare qualsiasi possibilità di riconduzione del rapporto al lavoro subordinato, anche con riferimento all'esclusione dell'esercizio del potere direttivo e disciplinare nei confronti del collaboratore. Tuttavia è riconosciuta la possibilità per le parti di concordare delle fasce orarie entro cui il collaboratore potrà eseguire la prestazione, nonché la possibilità per il committente di mettere a disposizione del collaboratore i propri locali aziendali e gli strumenti di lavoro necessari per l'esecuzione dell'attività.

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