Contrattazione

Fondo bilaterale artigianato: quali contributi per i lavoratori

di Fabio Antonilli

L'obbligo contributivo al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (Fsba) a carico dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane è partito da luglio 2016.


L'aliquota contributiva è pari allo 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale del singolo lavoratore e sarà trattenuta, a cura del datore di lavoro, a partire dal cedolino paga di luglio 2016.
Tale aliquota si va ad aggiungere allo 0,45% di competenza del datore di lavoro, per il quale la contribuzione è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito della sottoscrizione dell'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, e Cgil, Cisl, Uil che istituisce il sistema degli «ammortizzatori sociali» dell'Artigianato ai sensi dell'art. 27 ss. del d.lgs. 148/2015.
Il versamento dello 0,15% riguarda tutti i dipendenti dell'Artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie di Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del d.lgs.148/2015.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore del DM n. 95581 del 29 aprile 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 23 giugno 2016, le imprese in regola con la «doppia contribuzione» potranno quindi accedere alternativamente alle due prestazioni previste dal d.lgs. 148/2015: l'assegno ordinario di cui all'art. 30 per 13 settimane oppure l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 per 26 settimane.
L'arco temporale di riferimento per la fruizione di questi trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l'impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato da FSBA.
Le due prestazioni sono fruibili nel caso in cui si verifichino eventi che determinano un calo delle attività produttive quali: a) eventi transitori e non imputabili allì'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; b) situazioni termporanee di mercato.
Il nuovo versamento a FSBA dovrà avvenire con le medesime modalità con cui avviene oggi il versamento della quota a carico del datore di lavoro, vale a dire attraverso il modello F24, rigo unico, utilizzando la specifica causale “EBNA”.

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