Contrattazione

Orario flessibile da 28 a 54 ore a settimana nel nuovo accordo per gli operatori degli impianti a fune

di Paola Sanna

Il 12 maggio 2016 Anef, Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Savt hanno sottoscritto il contratto collettivo per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, che decorre dal 1° maggio 2016 e scade il 30 aprile 2019 sia per la parte normativa che per la parte economica.

Queste in estrema sintesi le novità.


Periodo di prova
Il periodo di prova ha durata diversa in base al livello del dipendente. Sono previsti quindi:
- 90 giorni di effettivo lavoro per il livello I° Super;
- 60 giorni di effettivo lavoro per il livello I°;
- 45 giorni di effettivo lavoro per il livello II°;
- 30 giorni di effettivo lavoro per il livello III°;
- 15 giorni di effettivo lavoro per i livelli IV°, V°, VI° e VII°.


Contratto a tempo determinato
Le parti confermano il diritto di precedenza per i lavoratori assunti a termine e la durata massima del rapporto di lavoro, mentre riscrivono l'articolo 8 per adeguarlo alla disciplina contenuta nel Dlgs 81/2015.


Lavoro a tempo parziale
Anche l'articolo 10 in materia di contratto a tempo parziale viene adeguato al Dlgs 81/2015. Per il lavoro part-time vengono confermate dalle parti le percentuali di maggiorazione per il lavoro supplementare:
- 20 % fino alla concorrenza di un quarto dell'orario settimanale di lavoro per il personale a tempo pieno;
- 25 % oltre tale limite.
Inoltre, come previsto dall’articolo 8, comma 7, del Dlgs 81/2015, viene introdotta la previsione della trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale in luogo del congedo parentale.


Orario di lavoro
Con il nuovo accordo viene modificato il comma 4 dell'articolo 12, in cui è previsto che le ore eccedenti le 40 settimanali siano considerate straordinarie e vengano retribuite con un'unica maggiorazione del 20 per cento. La previgente disciplina prevedeva invece una maggiorazione del 20% per le ore di straordinario dalla 41ª alla 48ª ora e del 25% per le ore di straordinario oltre la 48ª ora. Viene inoltre modificata la percentuale di cui al comma 5 che passa dal 25 per cento al 20 per cento.


Permessi contrattuali
Il monte ore annuo di permessi passa da 80 ore a 64 ore e viene previsto che tali ore vengano riconosciute in misura pari al 50% nel primo anno e le restanti nel secondo anno dall'assunzione.
Con decorrenza 1° gennaio 2017, tale riduzione nel monte ore interessa anche i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2016 e i lavoratori stagionali che al 30 aprile 2016 hanno maturato 240 giornate di dipendenza nel triennio precedente presso la medesima azienda.
A tali lavoratori, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene riconosciuto un trattamento economico ad personam non assorbibile pari a euro 11,50 per 13 mensilità (assegno orario); tale somma non risulta utile ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso il Tfr.


Lavoro straordinario
Le parti prevedono con il nuovo accordo contrattuale, le seguenti maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo:
- 20% per il lavoro straordinario diurno;
- 25% per il lavoro notturno;
- 50% per il lavoro nel giorno di riposo compensativo e nelle festività infrasettimanali e nazionali, per il lavoro straordinario notturno, per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro straordinario festivo notturno.


Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto. Le parti precisano che lo spostamento del giorno di riposo da giorno feriale a giorno feriale o festivo, non dà luogo ad alcuna maggiorazione, mentre lo spostamento del giorno di riposo festivo a un giorno feriale comporta la maggiorazione del 20 per cento. In caso di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato infatti dall'azienda di norma nell'ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e con un preavviso di 24 ore.


Orario multiperiodale
L'articolo 17 stabilisce che per necessità legate a variazioni dell'intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può essere ricondotta a una media plurisettimanale nell'arco di 26 settimane con limiti massimi a 54 ore e minimi a 28 ore.


Previdenza complementare
Le parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2018, le contribuzioni dovute al fondo da parte dell'azienda e del lavoratore siano rispettivamente pari al 2,00% (ora 1,50%) e all'1,50% (invariato). Il Fondo Priamo rappresenta infatti il fondo contrattuale di riferimento.


Assistenza sanitaria integrativa
A partire dal 1°giugno 2016 viene individuato il fondo Fontur come fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento per il finanziamento del quale le aziende sono tenute al versamento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato di un contributo pari a 10,00 euro mensili per 12 mensilità.


Aumenti retributivi e nuovi minimi
Il rinnovo in commento prevede un aumento contrattuale complessivo di 71,00 euro per il quarto livello da corrispondere in 3 tranche:
- 18,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2016;
- 20,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2017;
- 33,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2018.

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