Contrattazione

Rinnovato il ccnl per il settore cemento Confimi

di Rossella Quintavalle

In data 18 aprile 2016 è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del Ccnl del settore della produzione del cemento, calce e suoi derivati, gesso e dei relativi manufatti ecc., stipulato tra Aniem, Anier, aderenti a Confimi Impresa e Feneal - Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil. Il contratto avrà validità triennale e scadrà il 31 dicembre 2018.
Tra le principali novità rispetto al rinnovo precedente per ciò che riguarda il sistema delle relazioni industriali si stabilisce che annualmente, nel settore cemento, in considerazione dei risultati e delle valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale, i gruppi industriali di particolare importanza, operanti nei diversi settori regolamentati dal contratto e articolati in più stabilimenti dislocati in varie aree del territorio, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori informazioni circa programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive significative, eventuali nuovi insediamenti, distribuzione del personale distinto per categorie, eventuali straordinari o assenze dal lavoro, ricorsi a cassa integrazione, oltre alle attività conferite in appalto. Sia nel settore cemento, sia nel settore calce, gesso e malte, le medesime informazioni previsionali saranno fornite alla Rsu dalle direzioni delle aziende significative, intendendosi per tali quelle che occupano almeno 30 lavoratori dipendenti. Le parti, inoltre, ritengono necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro che si preoccupi di istituire un codice di condotta finalizzato alla prevenzione di casi di mobbing e/o molestie sessuali.
Oltre agli aumenti tabellari contrattuali, da erogare in tre tranche con decorrenza dicembre 2016, dicembre 2017 e ottobre 2018, e comprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e consuntiva per gli anni dal 2013 al 2015, nell'accordo trovano spazio ulteriori novità tra le quali quelle di seguito descritte.


Appalti
Premesso che i lavori e i servizi dati in appalto debbano rispecchiare le norme di legge, le parti concordano di non affidare in appalto le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo, a meno che le stesse non debbano essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. Le aziende informeranno trimestralmente la Rsu sulle attività conferite in appalto, indicandone gli elementi essenziali e le clausole apposte.


Lavoro a turni
Modificate, a decorrere dal 2016, le percentuali di maggiorazione spettanti ai lavoratori a turni da calcolare sulla retribuzione composta da minimo tabellare, superminimo, ex indennità di contingenza, scatti anzianità; gli aumenti sono stabiliti nelle seguenti misure:
Per le ore lavorate di notte:
-37% a decorrere dall’1 gennaio 2016;
-39% a decorrere dall’1 gennaio 2017;
-42% a decorrere dall’1 gennaio 2018.
Per le ore diurne lavorate di domenica
-37% a decorrere dall’1 giugno 2016
-40% a decorrere dall’1 giugno 2017.


Elemento di garanzia retributiva
Sale, a decorrere dall’1 gennaio 2016, da 120 a 150 euro l'importo di garanzia retributiva eventualmente spettante.


Previdenza complementare
Fissate le nuove percentuali per il versamento della contribuzione al Fondo pensione complementare a decorrere dal 2016 nelle seguenti misure:
a partire dal 1° luglio 2016, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
A partire dal 1° luglio 2017, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal Ccnl è dovuto esclusivamente a favore del lavoratori iscritti al Fondo.


Assistenza sanitaria integrativa
Nel confermare quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa il Fondo “Altea”, costituito tra Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea – Cgil, al quale la quota di contribuzione sarà solo a carico dell'impresa e pari a euro 13,00 mensili per dodici mensilità, le parti precisano che in caso di cancellazione del lavoratore dal Fondo decadrà automaticamente anche la contribuzione a carico azienda.

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