Contrattazione

Firmato il Ccnl per il settore dell’industria chimica

di Paola Sanna

Il 22 marzo Federchimica e Farmindustria con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto la stesura definitiva del Ccnl 15 ottobre 2015 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl e pare opportuno riepilogare i principali aspetti del nuovo testo contrattuale.


La struttura del Ccnl. Il nuovo testo - in un'ottica di piena semplificazione - è suddiviso in quattro parti così organizzate:
- 1a parte: gestione del rapporto di lavoro (classificazione del personale, orario di lavoro, riposi, ferie, festività, assenze, norme disciplinari, risoluzione del rapporto, ecc.)
- 2a parte: relazioni industriali, contrattazione aziendale e istituti sindacali;
- 3a parte: responsabilità sociale (Welfarechim e linee guida)
- 4a parte: clausole riguardanti il Ccnl e appendici


Assunzioni. Con l'articolo 1 le parti hanno concordato che il personale esterno all'ambito di sede di lavoro è stabilito in base alle specifiche caratteristiche organizzative.
Periodo di prova: viene resa effettiva la normativa che prevede periodi di prova più ampi, i quali devono essere calcolati in relazione all'effettiva prestazione lavorativa relativa al normale orario di lavoro.


Le attività stagionali. Per quanto riguarda le attività di natura stagionale, in aggiunta a quelle previste dalla legge, il nuovo contratto prevede che siano identificate come tali le attività richieste da esigenze tecnico produttive che si verificano in determinati periodi dell'anno legate a fattori climatici o stagionali in senso stretto. La contrattazione aziendale potrà individuare ulteriori ipotesi di stagionalità.


Passaggio di mansioni. Le parti concordano che il lavoratore passa definitivamente dopo sei mesi nella categoria superiore nei casi di realizzazione continua di mansioni superiori, ad esclusione dei periodi di sostituzione temporanea.


Minimi contrattuali. Le parti hanno deciso di mantenere anche per l'attuale vigenza quanto citato nell'articolo 16 del Ccnl 22 settembre 2012 in materia di possibile assorbimento dei minimi contrattuali e di possibile posticipo per mezzo di accordo aziendale delle decorrenze degli incrementi dei minimi contrattuali nei casi di crisi e start-up fino a un massimo di 6 mesi.


Malattia. È stato sottolineato e confermato quanto già definito con l'accordo del 15 ottobre 2015, ossia che il numero di protocollo del certificato medico attestante la malattia deve pervenire in azienda entro e non oltre il giorno successivo l'inizio dell'assenza.


Elemento perequativo. Si è provveduto a riportare nel capitolo dedicato alla contrattazione di secondo livello gli importi e le relative decorrenze dell'elemento perequativo, con la finalità di ampliare gli ambiti della contrattazione aziendale.


Relazioni industriali a livello aziendale. Si è provveduto al controllo delle norme relative alle relazioni industriali a livello aziendale con la semplificazione delle previsioni su informazione e consultazione e il contestuale ampliamento delle competenze dell'osservatorio aziendale.


Commissione congiunta. Al fine di attivare ulteriori approfondimenti, viene costituita una commissione congiunta che, entro la fine del 2016, ha il compito di:
- aggiornare la normativa contrattuale in materia di sanzioni;
- verificare e indicare le modalità di superamento della qualifica QS per i nuovi assunti;
- delineare gli aspetti necessari all'utilizzo e all'applicazione dello smart-working, meglio conosciuto come lavoro agile.


Contributo straordinario. Le parti hanno definito i tempi e le modalità di versamento della quota di ritenuta di 20 euro a titolo di contributo straordinario per il rinnovo del Ccnl a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Con la retribuzione di aprile 2016 i lavoratori, unitamente al prospetto paga, riceveranno da parte dell'azienda per cui operano l'avviso in cui vengono illustrate le motivazioni della trattenuta e la possibilità, entro il 30 maggio 2016, di esprimere la non accettazione della trattenuta stessa, con comunicazione all'impresa in forma scritta.
Le imprese dunque dovranno trattenere sulla retribuzione netta del mese di giugno 2016, la quota di 20 euro - a titolo di contributo straordinario - a tutti i dipendenti che non hanno provveduto o deciso di iscriversi ad alcuna organizzazione sindacali. Per i lavoratori invece iscritti alle organizzazioni stipulanti, la ritenuta sarà presente sulla busta paga, ma solo a livello espositivo; in tal caso non si dovrà quindi procedere ad alcuna trattenuta.
Le parti hanno inoltre concordato di far confluire l'intera somma dei contributi raccolti dalle imprese a titolo suddetto, in un unico c/c bancario, di seguito indicato:

IT 08 Q 08327 03211 000000004900
Conto intestato a: OO.SS. CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO
c/o BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Via Cesare Balbo 1 – 00184 Roma
Causale: Contributo straord. Rinnovo CCNL 2015

Versione a stampa del Ccnl. Il testo contrattuale da distribuire ai lavoratori mantiene il prezzo di euro 20 a copia.

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