Palestra privata e mini co.co.co.
L’articolo 52 del decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce che (a far data dal 25 giugno 2015) le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data suddetta. Tra le altre disposizioni, il decreto legislativo n. 81/2015 ha quindi abolito anche le cosiddette mini-co.co.co. (articolo 61, comma 2), che quindi non sono più stipulabili: si tratta di tutti quei rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro. Per completezza si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2015 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle collaborazioni si applichi quanto previsto dall’articolo 2, comma 1. In particolare, è prevista l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; in riferimento a tali condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità; devono inoltre essere organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”. Tuttavia, la previsione normativa di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 non trova applicazione (quindi è possibile stipulare rapporti di collaborazione in ogni caso, salvo prova contraria) nelle seguenti ipotesi: a) Collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) Attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’art . 90 della L. n. 289/2001. Considerata la soppressione delle cosiddette mini co.co.co., non resta quindi che valutare la possibilità e/o l’opportunità di stipulare una contratto di collaborazione sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015.