Contrattazione

Introdotto il lavoro agile nel Ccnl dell’industria alimentare

di Rossella Quintavalle

Nell'accordo di rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare sottoscritto il 5 febbraio 2016, trovano spazio alcune nuove realtà lavorative. Tra queste il "lavoro agile", da attuare su base volontaria.

Si tratta di una prestazione di lavoro da svolgersi al di fuori dei locali aziendali attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, in postazioni non fisse ma che rispettino in ogni caso tutti gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il lavoratore svolgerà le sue mansioni con la consueta diligenza, attenendosi alle istruzioni impartite dal datore di lavoro in osservazione delle norme legali e contrattuali in atto e assicurando la segretezza dei dati trattati.

Le parti si danno atto che, fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello sottoscritti in data anteriore all'entrata in vigore dell'accordo in esame, qualora intervengano in merito disposizioni di legge o accordi interconfederali, saranno effettuati nuovi incontri per verificare l'effettiva compatibilità e coerenza con quanto disciplinato ed eventualmente procedere ad ulteriori armonizzazioni.

Trattandosi di una modalità di lavoro attuata su base volontaria, sarà il datore di lavoro a dettare eventuali criteri di scelta ai fini di una priorità in caso di richieste plurime.
Il lavoro agile potrà essere concesso a tempo determinato e/o parziale attraverso modalità che dovranno tener conto dei dovuti parametri di efficienza.

Nell'introdurre tale nuova forma di organizzazione di lavoro le parti ne disciplinano i punti essenziali:

- la fornitura e la manutenzione degli strumenti informatici utilizzati dal lavoratore è a carico del datore di lavoro, salvo sia diversamente stabilito nell'accordo tra le parti;

- nulla viene a mutare in relazione alla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sull'inquadramento già assegnato, ovvero in merito alla retribuzione o alla possibile crescita professionale del lavoratore che resta parte integrante dell'organizzazione aziendale;

- nulla viene a modificarsi in relazione alla sede di lavoro ai fini legali;

- il lavoratore conserva in tutto e per tutto i diritti sindacali e la possibilità di partecipare all'attività sindacale in azienda.

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