Contrattazione

Per l’area tessile-moda artigianato anticipati gli aumenti contrattuali

di Fabio Antonilli

Il 4 febbraio 2016 tra le organizzazioni datoriali Confartigianato moda, Cna federmoda, Cna servizi alla comunità, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stato sottoscritto un verbale di accordo che integra i contenuti dell'accordo di rinnovo del Ccnl area tessile-moda artigianato sottoscritto il 25 luglio 2014.

Il verbale anticipa al 1° febbraio 2016 una parte degli aumenti che, secondo quanto previsto dal «vecchio» accordo, avrebbero dovuto essere erogati con la retribuzione di maggio 2016. Viene quindi introdotta una terza tranche di incremento, con la retribuzione tabellare del mese di febbraio 2016, pari a 5,00 euro per i lavoratori inquadrati al 3° livello dei settori tessile calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie, occhialerie, riparametrato per gli altri livelli di inquadramento.

L'ultima (la quarta) tranche decorrerà dal 1° maggio 2016, con i nuovi importi previsti dal verbale integrativo.

Restano invece invariate le tabelle retributive relative al settore tessile abbigliamento, che si confermano secondo la suddivisione in tre tranches condivisa con l'accordo di rinnovo del 25 luglio 2014.

In occasione della corresponsione della retribuzione relativa al mese di febbraio 2016, le imprese dei predetti settori (con esclusione di quelle operanti nel settore tessile abbigliamento) dovranno erogare ai propri dipendenti anche un importo a titolo di “una tantum” pari a 25,00 euro, ai lavoratori inquadrati al 3° livello dei settori tessile calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie, occhialerie.

L'importo una tantum è riparametrato per gli altri livelli di inquadramento e compete ai soli lavoratori in forza alla data del 4 febbraio 2016 e che abbiano prestato servizio presso la medesima impresa nel periodo 1° ottobre 2015-31 gennaio 2016.

Tale importo deve essere riproporzionato per i rapporti di lavoro instaurati dopo il 1° ottobre 2015, in base al tempo di effettivo servizio, nonché per i lavoratori apprendisti ai quali viene erogato nella misura del 70%, e in tutti i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'una tantum non ha effetti sugli istituti economici diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è escluso dalla base di calcolo del Tfr.

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