Contrattazione

Nuova contribuzione dal 2016 per la bilateralità artigiana

di Fabio Antonilli

Il 18 gennaio 2016 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil è stato sottoscritto un accordo interconfederale che aggiunge un ulteriore tassello al mosaico degli accordi che compongono il nuovo sistema del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato (Fsba) in base all’articolo 27 e seguenti del Dlgs 148/2015, istituito dalle parti sociali con l'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015.

L'intesa interviene su due aspetti che concernono la contribuzione alla bilateralità artigiana.
Il primo di questi due aspetti riguarda le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del Dlgs 148/2015, vale a dire le imprese che hanno la Cig, e che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie (per esempio il Ccnl area legno-lapidei, Ccnl area comunicazione). Per tali imprese si conferma il versamento annuale a Ebna pari a 125 euro, con la specifica che la quota destinata alle “prestazioni e funzionamento degli enti bilaterali regionali” (compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano) è pari a 60,50 euro.

L'altro aspetto riguarda la rimodulazione delle quote di versamento alla bilateralità artigiana dovute dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del Dlgs 148/2015 (relativo alla Cig) e tenute alla contribuzione a Fsba. Difatti, proprio in considerazione dell'obbligo di versamento a Fsba dello 0,45% a carico imprese (dal 1° gennaio 2016) e dello 0,15% a carico dei lavoratori (dal 1° luglio 2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, se antecedente a tale data) stabilito dall'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 ai sensi del Dlgs 148/2015 , le parti hanno condiviso che la quota destinata alle “prestazioni e funzionamento degli enti bilaterali regionali” (compresi quelli delle Province autonome di Trento e Bolzano) è pari a 27,25 euro. La nuova contribuzione a Fsba comprende quanto già raccolto a tale titolo fino 31 dicembre 2015 (i 34 euro stabiliti dagli accordi interconfederali del 2013 ai sensi dell'articolo 3, comma 14 e seguenti, della legge 92/2012, ora abrogati).

Da ultimo, anche a seguito di alcune precisazioni ministeriali (tra cui la lettera del ministero del Lavoro prot. 29 del 4 gennaio 2016), con l'accordo è stato definitivamente chiarito che le aliquote di contribuzione a Fsa devono essere applicare sulla retribuzione imponibile previdenziale di ogni singolo lavoratore, in conformità a quanto prevede lo stesso Dlgs 148/2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©