L'esperto rispondeContrattazione

La retribuzione delle trasferte nel Ccnl agenzia viaggi e turismo

di Callegaro Cristian

La domanda

Si chiede un parere sulla corretta modalità di retribuzione della trasferta e delle relative maggiorazioni orarie del dipendente di agenzia di viaggi che accompagna in gita turistica (oppure a un concerto) un gruppo di persone. Nello specifico, il lavoratore non funge da guida ma semplicemente da appoggio per eventuali necessità dei turisti (mansione analoga all’accompagnatore turistico). Devono essere retribuite (con le relative maggiorazioni) tutte le ore in cui la dipendente resta a disposizione nell’esercizio delle proprie funzioni? Si precisa che alla dipendente è riconosciuto il rimborso totale delle spese da lei sostenute.

Sulla base della descrizione dell’attività lavorativa, sembra di capire che la lavoratrice dipendente rimanga comunque a disposizione del datore di lavoro durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Al riguardo si rammenta che per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (articolo 1, comma 2 decreto legislativo 66/2003). Ebbene, su tale orario di lavoro si ritiene occorra fare riferimento ai fini della determinazione della retribuzione mensile. Secondo quanto stabilito dall’articolo 395 del Ccnl Turismo Confcommercio (si ipotizza sia questo il Ccnl applicato dal lettore) – parte speciale delle imprese di viaggio – nel caso di missione temporanea fuori dalla propria residenza, oltre alle normali spettanze spetta al lavoratore quanto segue:

a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il dipendente a sostenere tali spese;

c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche e simili);

d) un'indennità di trasferta pari al 15% (20% nel caso di trasferta fuori del territorio nazionale) di un ventiseiesimo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle sei ore, spetterà il 10% di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

Al personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di trasferta sarà in ogni caso pari al 10% calcolato come sopra. Per accompagnatori, hostess e simili è data facoltà di concordare aziendalmente una diaria fissa. Ai fini della quantificazione dell’orario di lavoro prestato dal lavoratore in trasferta, qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario avrà inizio sul posto indicatogli dal datore di lavoro. Ove venga richiesto al lavoratore di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede. In riferimento all’orario di lavoro quantificato secondo i principi appena descritti, sono dovute, ricorrendone i presupposti, anche le maggiorazioni legate all’orario di lavoro stesso, quali per esempio: - 30% per lavoro straordinario; - 40% per lavoro straordinario festivo e lavoro festivo; - 50% per lavoro straordinario notturno.

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