L'esperto rispondeContrattazione

Superminimo assorbibile

di Callegaro Cristian

La domanda

Assunzione di un apprendista CCNL commercio (36 mesi, 5° liv. finale). Il livello di inquadramento professionale ed il trattamento economico sarebbero i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo; - 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo di apprendistato. E' possibile riconoscere all'apprendista medesimo la retribuzione corrispondente al livello finale già dalla data di assunzione con un superminimo assorbibile? Ossia, il superminimo può andare ad assorbire la progressione retributiva prevista dal CCNL per gli apprendisti? Grazie.

L’articolo 42 del decreto legislativo n. 81/2015 stabilisce che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tra i principi da rispettare vi sono: - Il divieto di retribuzione a cottimo; - La possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio. Nel caso concreto (si presume che il lettore faccia riferimento al ccnl per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi Confcommercio), il ccnl stabilisce che “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato”. Il principio secondo il quale spetta all’apprendista una retribuzione proporzionata all’anzianità di servizio non esclude, in via generale, la facoltà da parte del datore di lavoro di attribuire allo stesso una retribuzione più elevata. Al riguardo, tuttavia, occorre che la maggiore retribuzione (il superminimo) sia, prima di tutto, non collegata a parametri di incentivazione. Sul punto, infatti, il ccnl stabilisce “di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo”. Lo stesso Ministero del Lavoro (risposta all’interpello n. 13/2007) era intervenuto sul punto: nell’affermare l’impossibilità di corrispondere un utile di cottimo a lavoratori assunti con contratto di apprendistato, il dicastero ha ammesso la possibilità della corresponsione di una ulteriore voce retributiva fissa quando la stessa sia pressoché totalmente sganciata dal risultato produttivo del lavoratore, costituendo viceversa una voce retributiva fissa. In seconda battuta, si ritiene che la voce retributiva aggiuntiva non debba essere legata a particolari qualità produttive dell’apprendista, il quale proprio per la sua inesperienza necessiterebbe invece di addestramento e formazione finalizzati al raggiungimento delle capacità lavorative di un lavoratore già qualificato. In conclusione, si ritiene che, in linea teorica, possa essere concesso un superminimo ad un lavoratore con qualifica di apprendista. Al riguardo occorrerà però operare attentamente le valutazioni sopra analizzate.

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