L'esperto rispondeContrattazione

La diaria nel Ccnl degli studi professionali

di Cristian Callegaro

La domanda

L’articolo 99 del Ccnl degli studi professionali stabilisce che in caso di trasferta superiore alle otto ore, il lavoratore ha diritto a una diaria di 16 euro giornaliera per missioni fino alle 24 e di 30 euro per missioni eccedenti le 24. Il datore di lavoro, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate durante la trasferta, ha l’uso di retribuire le ore di viaggio. Si chiede se in base all’articolo 99, qualora le ore della missione superassero le otto ore, il datore di lavoro sia obbligato contrattualmente a liquidare l'indennità di diaria in aggiunta alle ore viaggio. Il datore di lavoro può decidere di non retribuire le ore di viaggio e indennizzare il dipendente con la diaria?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 99 del Ccnl per i dipendenti da studi professionali 17 aprile 2015, al personale inviato in missione temporanea per più di 8 ore fuori dal comune della propria residenza e dalla sede di lavoro stabilita in sede di assunzione compete: - il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; - il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; - il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro; - una diaria di euro 15 (quindici) giornaliere. Sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo, si ritiene che il datore di lavoro sia quindi obbligato a corrispondere la diaria (indennità di trasferta). In merito all’eventuale diritto alla retribuzione durante il cosiddetto tempo di viaggio occorre fare riferimento all’articolo 74 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 2 del citato articolo stabilisce che “qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio e non abbia necessità di recarsi prima presso la sede lavorativa, l’orario di lavoro decorrerà dal momento in cui raggiungerà tale luogo”; in questo caso, quindi, si ritiene che il tempo di viaggio non debba essere retribuito, in quanto l’orario di lavoro avrà inizio dal momento in cui il lavoratore raggiungerà la sede di lavoro presso cui è stato comandato. Specularmente, qualora il lavoratore abbia necessità di recarsi prima presso la sede lavorativa, l’orario di lavoro decorrerà da tale momento; in tal caso si ritiene che il tempo di viaggio occorrente per il raggiungimento della sede ove presterà lavoro debba essere retribuito. Al fine di offrire il quadro complessivo in riferimento alla situazione proposta, lo stesso articolo 74, al comma 3, stabilisce che “ove gli venga (al lavoratore) richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede”.

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