L'esperto rispondeContrattazione

ccnl Metalmeccanici Artigiani

di Rossella Quintavalle

La domanda

Una società che applica il ccnl Metalmeccanici Artigiani, attività di fabbro, giornalmente invia parte del suo personale operaio a lavorare presso cantieri dei clienti per la posa in opera di quanto prodotto in officina. Sulla lettera di assunzione è stato specificato come "luogo di lavoro" la sede della società e i cantieri dei clienti. Possono essere considerati trasfertisti questi operai? Non essendo regolata nel ccnl in parola la figura del "trasfertista", che tipo di retribuzione aggiuntiva deve essere erogata? E come deve essere trattata ai fini della tassazione e contribuzione? Si desidera sapere anche se è corretto rimborsare a piè di lista (esentasse) le spese di vitto sostenute nei giorni in cui si recano nei cantieri.

La problematica inerente la qualificazione del “trasfertista” conduce a parecchi dubbi applicativi ed è stata oggetto di numerose interpretazioni nonostante i chiarimenti intervenuti a suo tempo con circolare n. 326/e del 23/12/1997 che ha identificato i “trasferisti” come “quei lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell’attività, vengono attribuite delle somme non in relazione ad una specifica “trasferta” …... Un’indennità o una maggiorazione non precisamente legata alla trasferta in quanto viene attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”. Il lavoratore, diversamente, si considera in “trasferta” quando più o meno occasionalmente è destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro con l’applicazione, in tal caso, del comma 5 dell’articolo 51 TUIR 917/86. La definizione del “trasfertista” è contenuta nel comma 6 dell’articolo 51 del TUIR 917/86 che prevede una riduzione del 50% della base imponibile sulle indennità e sulle maggiorazioni di retribuzioni attribuite ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità. In virtù del principio dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, i limiti di esenzione sono validi sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi. L’Inps nel messaggio n. 27271 del 5/12/2008, in assenza di una diversa previsione normativa, ha ribadito quanto indicato dalla CM n. 326/97 affermando che ai fini dell'applicabilità del regime contributivo e fiscale di cui al comma 6 dell'art. 51 del TUIR., è necessaria la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni: 1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro) 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro) 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta. Di diverso avviso la più recente giurisprudenza che, in considerazione e nel rispetto di quanto stabilito nel TUIR, definisce “trasfertista” quel lavoratore che si impegna per contratto a prestare la propria opera in luoghi sempre diversi senza necessità che l’indennità sia corrisposta in misura fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa; affinché l’importo corrisposto a tale titolo sia considerato importo agevolato, risulta essenziale la modalità di esercizio dell’attività lavorativa. Diversa è la trasferta, considerata dalla giurisprudenza quale cambiamento provvisorio del luogo abituale di svolgimento delle mansioni (Corte di Cassazione n sentenza n.22796 del 7/10/2013- Cass. n. 396 del 13.1.2012). Se trattasi di effettivo lavoratore “trasfertista” con corresponsione dell’indennità o maggiorazione agevolata al 50%, le spese rimborsate non potranno fruire dell’esenzione in quanto la riduzione dell’imponibile al 50% non è compatibile con l’esenzione totale delle spese sostenute, ma ciò non toglie che per determinati diversi incarichi, magari in località diverse, possano sussistere le condizioni per l’erogazione della trasferta con le condizioni previste per essa relativamente ai rimborsi. Sarà dunque da verificare se trattasi effettivamente di trasfertista con il conseguente pagamento dell’indennità che remunera anche le spese sostenute, o di lavoratore in trasferta con possibilità di restituzione in esenzione delle spese sostenute. A tutt’oggi in verità è difficile l’identificazione del lavoratore “trasfertista”, stante la mancata emanazione del decreto interministeriale che avrebbe dovuto individuare le categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione in questione prevista all’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 51 TUIR, al fine di evitare preoccupanti fenomeni elusivi. In riferimento al caso posto nel quesito, il CCNL dei metalmeccanici artigiani non prevede specificatamente tale figura di lavoratore, né una voce di maggiorazione retributiva specifica, e dunque, a parere di chi scrive, ai lavoratori in questione potrebbe essere adottato il sistema delle trasferte come specificatamente declinato all’articolo 30, ovvero, nel caso trattasi di effettivo “trasfertista”, un’indennità o una maggiorazione retributiva con imponibilità al 50% , relativamente alla quale non esiste un importo predeterminato né minimo, né massimo, ma da stabilire in misura equa.

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