L'esperto rispondeContrattazione

Elasticità giornaliera Part time orizzontale

di Callegaro Cristian

La domanda

Buongiorno, nell’ambito di una compagnia assicurativa CCNL ANIA, nella quale è in vigore sia la flessibilità che l’elasticità d’orario, per andare incontro ai dipendenti interessati, è ammissibile per un part time orizzontale applicare oltre alla flessibilità della prestazione lavorativa giornaliera anche una, seppur minore, elasticità (es. 15 minuti per una prestazione di 6 ore al giorno) senza che ciò abbia impatti autorizzativi e/o economici.

Le parti del contratto part time (anche a termine) possono concordare clausole accessorie al medesimo che consentano al datore di lavoro di usufruire di una maggiore flessibilità: si tratta delle cosiddette clausole flessibili ed elastiche. Entrambe le tipologie, per essere efficaci, debbono essere sottoscritte dal lavoratore. In merito alla questione specifica sollevata dal lettore, si rileva prima di tutto che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda in analisi (c.c.n.l. “per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione” rinnovato in data 7 marzo 2012) non regolamenta il contratto di lavoro a tempo parziale, rimandando la relativa disciplina alla contrattazione integrativa aziendale (articolo 84 del c.c.n.l.). Premesso ciò, si vuole inoltre sottolineare come, per espressa previsione legislativa, l’introduzione di clausole elastiche sia circoscritta al part time verticale ed a quello misto, mentre le stesse sarebbero precluse ai rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale. La clausola elastica determina, infatti, un incremento definitivo - comunque delimitabile nel tempo - della quantità della prestazione, a differenza del lavoro straordinario o di quello supplementare ove invece si verifica un aumento temporaneo della prestazione (circolare Ministero del Lavoro n. 9/2004): proprio sulla base dei caratteri appena richiamati il legislatore ha probabilmente ritenuto incompatibili le clausole elastiche con il part time orizzontale, la tipologia lavoro a tempo parziale maggiormente utilizzata per conciliare il tempo di lavoro con altre attività extra lavorative (famiglia, scuola, ecc) oppure con altri rapporti di lavoro sempre a tempo parziale. La possibilità che il datore di lavoro incrementi la durata della prestazione lavorativa si porrebbe quindi in relazione conflittuale rispetto all’interesse del lavoratore circa la possibilità di disporre in modo libero e incondizionato dei tempi extralavorativi. In luogo dell’utilizzo di clausole elastiche, si ritengono utilizzabili i seguenti strumenti: - Trasformazione del monte ore contrattuale (se la prestazione aggiuntiva è definitiva o comunque stabilita per un periodo di media-lunga durata); - Utilizzo del lavoro supplementare (se la prestazione aggiuntiva non è definitiva, bensì limitata); - Utilizzo delle clausole flessibili (se la prestazione aggiuntiva è per esempio limitata ad un periodo dell’anno, sarebbe ipotizzabile combinarla con una prestazione lavorativa ridotta - in eguale misura - in un altro periodo dell’anno). Per ciò che attiene ai riflessi autorizzativi e/o economici questi ultimi variano a seconda dello strumento che eventualmente l’azienda intende utilizzare. Per quanto riguarda la trasformazione del monte ore contrattuale occorre il consenso del lavoratore; sotto il profilo economico la retribuzione aumenterà in proporzione al maggiore orario di lavoro pattuito. Per quanto riguarda il lavoro supplementare, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 prevede, al comma 3, che l’effettuazione di prestazioni d lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo; in quest’ultima ipotesi il rifiuto da parte del lavoratore a prestare ore di lavoro supplementari non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Dal punto di vista economico, la disciplina legale non prevede una maggiorazione per lo svolgimento di ore di lavoro supplementare. Tuttavia, i contratti collettivi (nazionali, ma anche di secondo livello e aziendali) possono prevedere una percentuale di maggiorazione; occorrerà individuare contrattualmente la base di calcolo sulla quale calcolare detta maggiorazione, oltre che verificare il grado di incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi diretti e differiti.

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