L'esperto rispondeContrattazione

Limite numerico per la stipula contratti a termine

di Rossella Quintavalle

La domanda

Si chiede parere su come operi il limite numerico alla stipula dei contratti a termine nel caso di una Società che svolga diverse attività e che applichi ai dipendenti due differenti contratti collettivi: il C.C.N.L. Igiene Urbana – Aziende private (che prevede la possibilità di stipulare contratti a termine nel limite del 12% del totale del personale inquadrato dal livello 1 al livello 5 e l’8% del totale del personale inquadrato dal livello 6 al livello 8) ed il C.C.N.L. Edilizia Industria (che prevede il più elevato limite del 25% rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato). E’ corretto valutare il rispetto di siffatti limiti separatamente per le singole attività o bisogna fare riferimento all’intera posizione aziendale?

L’articolo 1, comma 1 del novellato D.lgs. n. 368/2001, stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Stando al tenore letterale della norma, non sembrerebbe possibile, in caso di applicazione all’interno della stessa azienda (stesso datore di lavoro) di due differenti CCNL, attingere dall’uno e dall’altro le percentuali di contratti a termine da stipulare. La norma deroga ai contratti collettivi la possibilità di fissare tetti più ampi o più bassi, criteri di calcolo differenti della forza lavoro, tetti differenti per unità produttive, ma non lascia intravedere la possibilità di ampliare il tetto limite in presenza di più attività che prevedano l’applicazione di più CCNL. Neppure la circolare ministeriale n. 18/2014 è entrata nel merito di una problematica così frequente. Come detto, il CCNL può ad esempio prevedere il limite alle assunzioni a termine in riferimento ad ogni unità produttiva, come ad esempio è stato disciplinato nell’accordo Turismo-Confcommercio del 16 giugno u.s., ma non si intravede ad oggi sia possibile farlo, per lo stesso datore di lavoro, per ogni contratto collettivo applicato in ciascuna attività esercitata dallo stesso datore di lavoro. La questione tuttavia è dubbia e discutibile e non si presta ad un’interpretazione univoca ed è forse meritevole di interpello. A parere di chi scrive, a titolo cautelativo, ad oggi l'azienda potrebbe far riferimento al limite previsto dal CCNL applicato per l’attività prevalente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©