Contrattazione

Cnnl legno, siglato l’accordo contro molestie sessuali e mobbing

di Rossella Quintavalle

Il 4 febbraio FederlegnoArredo e le sigle sindacali FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, come previsto dall'articolo 34 del rinnovo contrattuale siglato tra le parti in data 11/9/2013, hanno sottoscritto un importante accordo che ne forma parte integrante assumendo stesso valore delle altre norme contrattuali, riguardante i Codici di comportamento da adottare contro le molestie sessuali e il mobbing. Tale accordo risulta essere il primo sottoscritto tra un'associazione industriale e i sindacati a fissare specifici principi finalizzati alla tutela della dignità e libertà personale dei lavoratori e delle lavoratrici e sancisce il diritto alla denuncia di eventuali intimidazioni o soprusi fisici e psicologici subiti sul posto di lavoro. L'ambiente di lavoro deve risultare sicuro e sereno e favorire le relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza e di reciproca correttezza nel pieno rispetto della persona.
Nei principi indicati nei Codici di comportamento viene innanzi tutto individuata la definizione legale di molestia sessuale e mobbing. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale che arrechi offesa alla dignità e alla libertà della persona cui è diretto o crei un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e/o umiliante. Si considera mobbing il perdurare di atti o comportamenti discriminatori o vessatori che si caratterizzano come vera e propria persecuzione psicologia o violenza morale.
Le figure di riferimento per la risoluzione di eventuali problematiche sono individuate nella Consigliera provinciale per le pari opportunità e nel Responsabile delle risorse umane, a cui il lavoratore deve rivolgersi quando vittima di molestie sessuali o mobbing scegliendo tra le tre diverse procedure di denuncia: procedura informale e riservata, ricorso consensuale all'arbitrato o denuncia formale.


Procedura informale
La procedura informale prevede che il lavoratore si rivolga alla Consigliera provinciale per le pari opportunità al fine di avviare una procedura finalizzata alla composizione della controversia attraverso il rapporto diretto con l'autore dell'atto scorretto. In maniera riservata la Consigliera interviene al fine di superare il disagio e ristabilire la serenità mediante un tentativo di composizione pacifica della controversia.


Ricorso consensuale all'arbitrato
Qualora non si arrivi ad una composizione pacifica il lavoratore puo chiedere alla Consigliera di parità di risolvere la controversia in sede arbitrale.


Denuncia formale
Se la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non intende attivarsi per la procedura informale, o se il comportamento denunciato persiste, può essere intrapresa la via della denuncia formale da presentarsi al Consiglio di amministrazione e/o al legale rappresentante dell'impresa qualora l'autore delle molestie o del mobbing sia un dirigente; quando invece l'autore degli atti da denunciare sia il legale rappresentante, la denuncia deve essere presentata alla Consigliera di parità.
In tal caso, in attesa dell'esito della vicenda, possono essere adottati trasferimenti temporanei onde ristabilire un clima sereno a favore degli interessati, mentre l'impresa vigila sulla cessazione dei comportamenti molesti denunciati.
Quanto concordato tra federlegno e le parti sindacali è solo il primo passo verso una programmata maggior protezione, nei casi di molestie o mobbing, del lavoratore e/o della lavoratrice in ambiente di lavoro da rafforzare tramite diffusione di materiale informativo e formazione mirata del personale, soprattutto dirigenziale, il quale dovrà impegnarsi a diffondere la cultura del rispetto onde evitare che l'ambiente di lavoro non sia da considerarsi un luogo sicuro e sereno ove regni in primis il rispetto per la dignità di ciascuno.

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