L'esperto rispondeContrattazione

Ccnl grafici confindustria: turnisti fissi

di Rossella Quintavalle

La domanda

La maggiorazione del 6% da applicare ai turnisti fissi dove va messa in busta paga? All'interno del lordo oppure nel corpo del cedolino? Tale distinzione è importante in quanto nel primo caso influisce su tutti gli istituti (festività, straordinari, malattia, tredicesima, etc.) nel secondo caso invece non influisce su nulla. La maggiorazione del terzo turno notturno che invece viene applicato saltuariamente e comporta la maggiorazone del 26% sono costrettta ad inserirla nel corpo del cedolino, quindi, non influisce su null'altro (tredicesima compresa) è corretto?

La questione non è tanto la collocazione in busta paga della maggiorazione da erogare ai turnisti ma se questo elemento possa formare base di calcolo degli altri Istituti, in quanto lo stesso può trovare posto anche nel corpo cedolino ed influire ugualmente sui calcoli di cui trattasi. Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di omnicomprensività della retribuzione che permetta di conoscere anticipatamente gli elementi da computare alla formazione di specifici istituti. E’ quindi importante tenere conto di quanto indicato nei vari CCNL e se non indicato si rinvia a nozioni generiche come retribuzione globale di fatto, retribuzione normale o retribuzione base. All’articolo 33 del CCLN Grafici Editoriali Industria di cui all’ultimo rinnovo del 30/11/2011, viene indicata un’apposita nomenclatura per l’interpretazione e la giusta applicazione del contratto. In particolare, le dizioni stipendio (o salario) e retribuzione devono essere intese come segue: - stipendio (o salario) è il corrispettivo spettante al quadro, all'impiegato ed all'operaio in base ai valori base contrattuali, di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario e all'indennità di contingenza; - retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall'impiegato e dall'operaio per la sua prestazione lavorativa nell'orario normale. Nel CCNL che qui interessa, il lavoro a turni avvicendati viene indicato quale diversa articolazione dell'orario normale di lavoro. Ai lavoratori turnisti è corrisposta la maggiorazione del 6% per il 1° e 2° turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza). Questo fa intendere che la maggiorazione erogata ai turnisti, quando costituisce un elemento continuativo della retribuzione, debba formare base di computo per qualsiasi elemento riferibile alla nozione di “retribuzione”, tenendo conto che, generalmente, non fanno parte della retribuzione per il computo di altri istituti contrattuali, salvo diversa disposizione del CCNL, il lavoro straordinario, notturno e festivo effettuati saltuariamente ovvero i rimborsi spese o altre somme concesse una tantum. C’e da dire inoltre che l’articolo 34 del contratto in argomento fa uno specifico riferimento ai conteggi perequativi per le aziende grafiche disciplinando che: “Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli: - per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio; - per la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell'anno ai titoli di cui sopra.”

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