Contenzioso

Possibile la doppia iscrizione nella gestione separata e in quella commercianti dell’Inps

di Silvano Imbriaci

La Sezione lavoro della Cassazione con sentenza 21006 del 6 ottobre 2014 ribadisce il principio della piena compatibilità, e quindi cumulabilità, dell’iscrizione alla gestione separata dell’Inps (articolo 2, comma 26 della legge 335/1995) e alla gestione speciale commercianti per l’attività di lavoro svolta dal socio amministratore di Srl (articolo 1, comma 203, della legge 662/1996).

L'ipotesi riguarda un socio di Srl che, per la sua qualità di amministratore della società, e per i compensi ricevuti in questa veste, versi la contribuzione alla gestione separata e che, proprio in ragione della sua appartenenza a una Srl, per lo svolgimento di attività sociale, sia nello stesso tempo astrattamente iscrivibile alla gestione commercianti dell’Inps.

La questione, negli ultimi anni, ha dato vita a un notevole contenzioso di merito e a un acceso dibattito giurisprudenziale, nel quale la tesi della impossibilità di cumulare le due iscrizioni sembrava trovare un rassicurante riscontro normativo nell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996, disposizione che indicava (e indica) nell'assicurazione prevista per l'attività svolta in misura prevalente, la gestione Inps riservata al soggetto che si trovi a esercitare contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione i.v.s.

Dopo alcune contrastanti pronunce della Cassazione, culminate nella decisione delle Sezioni unite (numero 340/2010), che aveva ritenuto applicabile alle vicende in questione il disposto di cui all'articolo 1 comma 208 della legge 662/1996, lasciando all'Inps il compito di indicare la gestione di riferimento, sulla base della verifica dell’attività prevalente, il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 12, comma 11, del decreto legge 78/2010), aveva limitato la portata applicativa del comma 208, riservandola alle ipotesi di un esercizio di attività distinte nell’ambito di lavori esercitati in forma d’impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

L’ipotesi era insomma quella di una attività lavorativa articolata in più fasi (ad esempio l’artigiano che costruisce orologi e li vende al pubblico nello stesso negozio) nelle quali l’obbligo di iscrizione in una sola gestione riguardava le attività svolte in forma d’impresa da soggetti il cui obbligo assicurativo si esauriva nell’ambito dell'area assicurativa riservata al lavoro autonomo. Restavano fuori dalla disciplina le attività per le quali vi era obbligo assicurativo verso altra e diversa gestione.

La norma ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte costistuzionale numero 15/2012) e la stessa giurisprudenza ha dovuto quindi riallinearsi sulle puntuali indicazioni normative (secondo quanto già nuovamente ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 17076/2011): non ha alcun rilievo, ai fini della permanenza dell’iscrizione alla gestione attività commerciali dell’Inps, il fatto che il socio di Srl svolga anche attività di amministratore della società, purché naturalmente siano presenti in concreto, e non solo in astratto, tutti i requisiti che consentano l’iscrizione del socio di Srl nella gestione speciale autonomi (appartenenza alla società in qualità di socio, svolgimento di attività lavorativa sociale in modo abituale e prevalente, al netto delle funzioni di amministratore comunque rivestite). Sul punto si vedano anche le chiare indicazioni dell’Inps contenute nella circolare 78/2013.

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