Contenzioso

Licenziamento collettivo lecito anche se limitato ai dipendenti di alcune sedi

di Aldo Bottini

La sentenza 12040/2021 della Cassazione depositata ieri, seppur relativa a uno dei numerosi lavoratori licenziati (le altre seguiranno a breve), “chiude” il caso Almaviva e ribadisce alcuni principi fondamentali che regolano le procedure di riduzione del personale. La società aveva avviato un licenziamento collettivo circoscrivendo il progetto di ridimensionamento alle sole unità produttive di Roma e Napoli, senza coinvolgere, ai fini dell’applicazione dei criteri di scelta, l’intero organico aziendale. La scelta era stata esplicitamente motivata, nella comunicazione di apertura della procedura, con la distanza geografica di queste due unità dagli altri siti aziendali e con l’infungibilità delle mansioni degli addetti alle due medesime unità rispetto ai lavoratori impiegati in altre sedi.

Ne è nato un contenzioso che ha avuto ad oggetto essenzialmente la legittimità della delimitazione della platea all’interno della quale operare la scelta dei dipendenti da licenziare, contestata dai lavoratori che sostenevano la necessità di estendere tale platea all’intero organico aziendale. Dopo alterne vicende in primo grado, la Corte d’appello di Roma ha respinto la tesi dei lavoratori.

La Cassazione ha confermato ieri questa decisione, con una sentenza che ricapitola gli arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto. Ricorda anzitutto che la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, che costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’articolo 41 della Costituzione, e che la procedura di licenziamento collettivo ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale (ex ante) sulla effettività di tale scelta. Il controllo giudiziale (ex post) non riguarda i motivi della riduzione del personale, ma la sola correttezza procedurale dell’operazione.

Fatta questa premessa, la Cassazione affronta la questione centrale della vicenda, ovvero la legittimità della scelta di circoscrivere l’ambito dei lavoratori interessati al licenziamento a una sola parte dell’organico aziendale. La conclusione cui giunge, conforme a un orientamento che può dirsi ormai consolidato, è che la delimitazione è legittima qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo a una o più unità produttive, purché le ragioni tecnico-produttive e organizzative della limitazione siano adeguatamente enunciate nella comunicazione di apertura, anche con riferimento alla fungibilità o meno delle mansioni svolte dai lavoratori delle sedi coinvolte, e siano coerenti con le ragioni poste a fondamento della riduzione di personale. Nel caso di specie, l’infungibilità delle mansioni era stata individuata nella peculiarità di ogni sito produttivo, in ragione delle commesse trattate, che avrebbe reso impraticabile, sotto vari profili, il trasferimento da una sede all’altra.

La Cassazione, infine, riafferma la funzione dell’accordo sindacale di determinazione negoziale dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, razionalità e coerenza con le finalità della procedura. Accordo che, nel caso in questione, attribuiva rilievo ai fini della scelta al solo criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative, senza considerare gli ulteriori criteri legislativi dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio.

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