Contenzioso

Il Tar Lazio boccia ancora l’obbligo di iscrizione al Fondo artigianato

di Enzo De Fusco e Riccardo Fuso

Gli artigiani hanno diritto a ottenere la cassa integrazione salariale anche senza la preventiva iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianto. È questa la decisione del Tar del Lazio, con decreto del 25-26 maggio 2020, emesso in via cautelare, che fa seguito a una pronuncia conforme del 20 aprile.

La decisione accoglie la domanda di numerose ditte ricorrenti e ha ordinato all’Ente nazionale bilaterale dell’artigianato e al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, di consentire ai datori di lavoro ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione ai fondi stessi.

La pronuncia si instaura nell’alveo di un contrasto insorto in merito all’applicazione e interpretazione dell’articolo 19, comma 6, del Dl 18/2020, in base al quale le prestazioni di assegno ordinario di integrazione salariale sono erogate, per le categorie di riferimento, dai fondi indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 148/2015, con oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e provvista trasferita ai rispettivi fondi con decreto dei ministri del Lavoro e dell’Economia.

Lo stanziamento iniziale è stato di 80 milioni di euro per il 2020, successivamente rifinanziato con il decreto legge 34/2020, con 1.100 milioni (da suddividere con il fondo per i lavoratori somministrati).

Secondo il fondo, l’erogazione dell’assegno sarebbe potuta avvenire solo dopo che le aziende, non iscritte al fondo stesso, avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione corrispondendo, in un’unica soluzione, gli arretrati degli ultimi tre anni. Successivamente il fondo ha individuato una forma rateale più accessibile alle aziende artigiane.

Nell’opposta tesi, accolta per via cautelare dal Tar del Lazio con le decisioni del 20 aprile e del 25 maggio, non sarebbero state invece necessarie né iscrizioni né regolarizzazione del pregresso per accedere a un beneficio il cui costo sarebbe stato, come in effetti è, a carico dello Stato (si veda l’articolo sul Sole 24 Ore del 31 marzo).

La pronuncia del Tar del Lazio, trattandosi di provvedimento di natura cautelare, non è motivata e non è quindi possibile analizzarne le ragioni fondanti.

Quello del fondo bilaterale per l’artigianato, rimane anche con il decreto rilancio, un canale individuato dal legislatore per convogliare aiuti e sussidi di Stato ai lavoratori del settore, con oneri a carico dello Stato e senza che ciò possa comportare, per le aziende artigiane, la possibilità di accedere a servizi e benefici diversi da quelli introdotti con la legislazione emergenziale. Ci sono stati tentativi di far approvare emendamenti per consentire agli artigiani di attivare il canale della cassa integrazione, che però non sono andati a buon fine.

Secondo i giudici, la fruizione delle prestazioni di cassa integrazione Covid-19 da parte dei lavoratori non può essere sottoposta a condizione alcuna.

Il nuovo finanziamento previsto dal decreto rilancio prevede un monitoraggio accurato dei fondi in funzione delle istanze degli aventi diritto. Inoltre, e questa è una novità, estende la possibilità di erogazione della prestazione anche ai fondi soggetti all’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015 con le medesime modalità previste per gli altri strumenti. Lo Stato finanzia la prestazione nel limite di 250 milioni di euro per quest’anno.

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