Contenzioso

Ammessa la ricongiunzione tra Gestione separata Inps e Casse private

di Antonello Orlando

La sentenza 26039/2019 della Corte di cassazione sdogana la ricongiunzione onerosa nei confronti della gestione separata Inps introdotta nel 1996 dalla legge Dini.

Il contenzioso che è arrivato all’ultimo grado di giudizio riguarda un libero professionista che ha chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata alla Cassa per liberi professionisti cui risultava da ultimo iscritto, applicando alla lettera la norma di riferimento della ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti.

In effetti, l’articolo 1, comma 2 della legge 45/1990, a oggi pienamente efficace, consente ai professionisti dotati di una propria Cassa di trasferire dietro il pagamento di un onere tutti i contributi accantonati in altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi» accentrandoli nell’ente previdenziale di settore.

Se tale norma ha sempre operato senza criticità per trasferire i contributi accantonati presso il fondo Inps dei lavoratori dipendenti, così come presso le gestioni di artigiani, commercianti o dei dipendenti pubblici, lo stesso non è stato, finora, per la gestione separata Inps. Infatti la più giovane delle gestioni, introdotta dalla riforma Dini (legge 335/1995, articolo 2, commi 26 e seguenti), nata nell’aprile del 1996 e interamente governata dal sistema di calcolo contributivo non è mai stata mai considerata coinvolgibile in una ricongiunzione dall’istituto nazionale di previdenza.

Sia la legge 335/1995, sia il successivo decreto ministeriale attuativo 282/1996 non hanno esplicitamente previsto la facoltà di ricongiunzione, dotando la gestione di un’unica facoltà di “computo” (ossia la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi nella gestione separata), attivabile da coloro che hanno i requisiti per l’opzione per il metodo contributivo e disciplinata dalla circolare Inps 184/2015 solo quattro anni fa.

Il professionista, dopo avere vinto il primo ricorso contro l’Inps presso il tribunale di Pesaro, ha visto confermate le sue richieste dalla Corte d’appello di Ancona e quindi ha registrato una ulteriore convalida della propria tesi presso la Suprema corte. L’Inps, nel proprio ricorso, avrebbe escluso l’applicabilità dell’istituto della ricongiunzione nei confronti della gestione separata in quanto, nel caso specifico, il trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato integralmente con il sistema contributivo.

Dal momento che risultava già applicabile l’istituto della totalizzazione e del più recente cumulo contributivo (riformato dalla legge 232/2016 e attivabile dal 2017 anche a favore dei liberi professionisti), la facoltà di ricongiungere sarebbe risulterata per natura preclusa.

La Cassazione ha respinto il ricorso Inps sulla base della sentenza 61/1999 della Corte costituzionale: questa, al suo sesto punto, ha da un lato garantito il ricorso a una disciplina gratuita di ricostruzione delle carriere contributive (la totalizzazione, che sarebbe stata codificata nella legge 388/2000 l’anno successivo), facendo salva sempre e comunque la possibilità di ricorrere alla ricongiunzione dietro il pagamento di un onere da parte dell’assicurato.

Si auspica di comprendere come l’Istituto recepirà tale approccio giurisprudenziale, con risvolti del tutto inediti per la gestione separata, da sempre esclusa dalle due forme di ricongiunzione tra le gestioni Inps e tra queste e le Casse.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©