Contenzioso

Senza repêchage, reintegra per il dipendente non idoneo

di Angelo Zambelli

Scatta la reintegrazione in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore senza aver effettuato il repêchage.

Con la sentenza 26675/2018 la Cassazione si è occupata di una lavoratrice licenziata per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni . Il recesso è stato intimato non avendo espletato l’obbligo di repêchage, consistente nella ricerca di soluzioni alternative al licenziamento, anche eventualmente dequalificanti e pertanto comportanti il demansionamento.

La Corte d’appello di Torino, ritenendo illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, in base all’articolo 18, comma 7, dello statuto dei lavoratori, ha dichiarato tuttavia risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18, comma 5. Il giudice ha rilevato, infatti, che la violazione dell’obbligo di repêchage non configurasse un’ipotesi di manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - unica ipotesi in cui si sarebbe potuta applicare la tutela reintegratoria – optando di contro per la tutela indennitaria.

La lavoratrice ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che, ove sussistenti nell’assetto organizzativo aziendale mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, anche inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte, il motivo posto a giustificazione del licenziamento fosse da ritenersi del tutto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori.

Con la sentenza 26675 la Corte ha accolto tale motivo di ricorso: infatti, «in caso di illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore dovuta a violazione dell’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute», deve trovare applicazione la tutela reintegratoria, senza possibilità di «attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità» (Cassazione 24377/2015), in ossequio allo stesso dettato letterale della normativa in esame che impone al giudice l’applicazione della tutela reale (sia pure “attenuata”) «nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore».

Quanto statuito dalla Suprema corte conferma il proprio orientamento, anche recente. Vero è che, in ipotesi come quella descritta, non può non trovare applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 18 comma 4, come modificato dalla legge 92/2012: la tutela indennitaria risulterebbe in contrasto, non solo con la lettera della legge e la ratio della norma, bensì e financo con principi di rango costituzionale e di diritto internazionale.

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