Contenzioso

Datori di lavoro diversi anche se collegati tra loro

di Angelo Zambelli


Con l'ordinanza 11585 del 14 maggio 2018, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi in tema di presupposti a fronte dei quali società formalmente autonome, facenti parte di un medesimo gruppo, debbano essere considerate un'unica impresa ai fini della titolarità dei rapporti di lavoro da esse intrattenuti.

Nel caso in esame, un lavoratore era stato inizialmente assunto da una società del gruppo e, a seguito del suo licenziamento a opera di tale società, era stato riassunto da altra società del medesimo gruppo, la quale - alcuni anni dopo - lo aveva a sua volta licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al tribunale di Siracusa, domandando - previo accertamento, in via incidentale, dell'esistenza di un unico centro d'imputazione d'interessi - la sua reintegrazione secondo l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori presso la formale datrice di lavoro ovvero presso altra società del gruppo. Il tribunale ha accolto la tesi circa l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, ritenendo il licenziamento legittimo, ha rigettato le domande formulate nel ricorso.

La Corte di appello di Catania - investita della questione – ha ritenuto, da un lato, che le imprese del gruppo fossero legate da un mero «collegamento economico-funzionale» e, dall'altro, che tale collegamento non fosse sufficiente a fondare l'unico centro d'imputazione di interessi invocato dal dipendente. Ritenendo però che il recesso datoriale dovesse qualificarsi come illegittimo, ha riconosciuto al lavoratore la tutela prevista dalla legge 604/1966, da questi chiesta in via subordinata, stante l'inapplicabilità al datore di lavoro dell'articolo 18 dello statuto per insussistenza del relativo requisito dimensionale dell'azienda.

La Corte di cassazione ha confermato le statuizioni della Corte d'appello di Catania: benché tra le società del gruppo certamente intercorresse un collegamento economico-funzionale, esso «non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre».

Secondo la pronuncia, perché possa configurarsi un unico centro di imputazione è infatti necessario un quid pluris: le società del gruppo devono condividere la medesima struttura organizzativa e produttiva; le attività dalle medesime esercitate devono essere integrate; tra le società deve sussistere un coordinamento tecnico, organizzativo e finanziario; infine, il personale - formalmente assunto da una - deve prestare attività lavorativa in maniera indifferenziata a favore delle altre.

Pertanto, secondo la Suprema corte, il giudice territoriale ha correttamente escluso nel caso concreto l'unicità del centro di imputazione posto che non è stata raggiunta la prova, in particolare, circa l'utilizzazione promiscua delle prestazioni lavorative del personale da parte delle società del gruppo e la mancanza di una autonoma struttura organizzativa in capo alla società datrice di lavoro.

Peraltro, oltre all'applicabilità dell'articolo 18 anche a società che ne siano escluse (come preteso dal dipendente nel caso esaminato), il riconoscimento di un unico centro di imputazione può avere conseguenze pratiche di notevole portata: dall'obbligo di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo al licenziamento collettivo, nell'applicazione dei criteri di scelta; dal collocamento obbligatorio alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

A fronte dell'importanza di tali conseguenze, la rigorosa ricostruzione operata dalla Suprema corte in tema di gruppi societari appare più che condivisibile, tanto più in un contesto come quello attuale caratterizzato da una economia sempre più “globalizzata”, nell'ambito del quale non sono certo infrequenti i casi di imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, riconducibili allo stesso assetto proprietario, e dove la capogruppo svolge funzioni “corporate” (funzioni amministrative, legali, payroll, compliance) in favore di tutte le aziende sottostanti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©