Contenzioso

Anche la Regione può imporre la fine dello stage

di Stefano Rossi

L’intimazione all’azienda di cessare il tirocinio e l’interdizione all’utilizzo di questa formula sono le sanzioni applicabili dalle Regioni in caso di irregolarità.

Le linee guida sui tirocini del 2017 prevedono infatti che le Regioni e le Province autonome inseriscano norme sanzionatorie ad hoc nei provvedimenti legislativi di propria competenza. L’attuazione delle linee guida nazionali, tuttavia, è avvenuta in Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche, Piemonte, Liguria, Molise, Emilia Romagna, Campania e Provincia autonoma di Trento.

Per le Regioni che non hanno ancora provveduto ad allinearsi alle nuove linee guida, trovano applicazione quelle del 2013. In particolare, precisa anche la circolare 8/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, è necessario distinguere le violazioni sanabili da quelle non sanabili.

È prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore unitamente o meno al soggetto ospitante, ad attivare nei successivi 12 o 18 mesi i tirocini extracurriculari, per violazioni non sanabili relative:
• ai soggetti titolati alla promozione;
• alle caratteristiche richieste al soggetto ospitante;
• alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero dei tirocini;
• alla durata massima del tirocinio;
• al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
• al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza o alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

La Regione potrà procedere al semplice invito alla regolarizzazione per le violazioni sanabili relative a:
• inadempienza dei compiti assegnati al soggetto ospitante o promotore o del tutor;
• violazioni della convenzione o del piano formativo (se la durata residua del tirocinio consente il conseguimento degli obiettivi formativi);
• violazione della durata massima del tirocinio quando al momento dell’accertamento non sia stata superata la durata prevista dalla legge regionale.

In caso di inosservanza alla regolarizzazione delle violazioni, scatterà la procedura di intimazione o di interdizione all’uso dei tirocini. Il riscontro delle inosservanze sanabili o non sanabili da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato territoriale del lavoro determinerà una segnalazione all’ufficio competente della Regione.

Allo stesso modo gli ispettori del lavoro dovranno segnalare l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione dei tirocini formativi.

La nota del ministero del Lavoro 7435 del 3 aprile 2015, nell’ambito del programma Garanzia giovani, ha previsto che per ragioni di opportunità non sia possibile attivare tirocini in presenza di vincoli parentali tra tirocinante e titolari delle imprese ospitanti. L’articolo 1, comma 35 della legge 92/2012 prevede inoltre che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione indicata nel piano formativo comporta una sanzione da 1.000 a 6mila euro.

Il tirocinio extracurriculare, infine, è soggetto a comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego, con esclusione delle ipotesi di tirocini curriculari o, comunque, promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

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