Contenzioso

Licenziamenti con decadenza breve anche prima del 2011

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Il doppio termine decadenziale di 60 e 180 giorni, previsto dal riformulato articolo 6, comma 2, della legge 604/1966 per l'impugnazione del licenziamento e il deposito del ricorso giudiziale si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa (articolo 32 della legge 183/2010).

Ad avviso della Cassazione (sentenza 10521/2018) questa conclusione non si pone in contrasto con l'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire, in quanto le nuove previsioni introdotte dalla legge 183/2010 sul doppio termine di impugnazione dei licenziamenti non hanno portata retroattiva.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte è relativo a un licenziamento intimato nel dicembre 2008, ovvero ben prima che entrasse in vigore la nuova disciplina sul doppio termine di impugnazione che risale al 4 novembre 2010 e di cui, per effetto di successivo intervento legislativo, è stata posticipata l'efficacia al 31 dicembre 2011. La questione controversa riguardava l'applicabilità della nuova disciplina con riferimento alle risoluzioni dei rapporti di lavoro prodottesi prima della data del 31 dicembre 2011 e non ancora approdate nelle aule di tribunale.

Nel caso affrontato dalla Cassazione il licenziamento era stato sì impugnato nel termine di 60 giorni, senza che, tuttavia, fosse stato depositato il ricorso in tribunale, confidando la difesa del lavoratore nell'applicabilità del termine prescrizionale di 5 anni, non ancora interamente decorso.

La Cassazione prende posizione e osserva che le nuove regole sul doppio termine di impugnazione sono perfettamente applicabili al caso concreto, in considerazione del rilievo che vanno a incidere su una situazione sostanziale ancora pendente e non, viceversa, esaurita. Tanto è vero che il lavoratore, non essendosi prodotta la prescrizione quinquennale, non aveva consumato il proprio diritto a proporre la causa in tribunale.

Né l'introduzione del nuovo termine di decadenza per il giudizio, prosegue la Cassazione, esprime effetti pregiudizievoli sul diritto, di rango costituzionale, alla tutela giudiziaria, in quanto il nuovo termine di decadenza per depositare il ricorso in tribunale è sufficientemente ampio per consentire al lavoratore di avere adeguata conoscenza della nuova legge e delle sue modalità applicative.

Questa lettura si impone, ad avviso della Suprema corte, anche sul piano dell'interesse generale a evitare che in materie di forte impatto sociale ed economico, come quelle relative alla intimazione di un licenziamento, non si abbia una definizione celere.

Il punto di caduta nel bilanciamento delle contrapposte esigenze alla fruizione della tutela giudiziaria, da un lato, e alla celere definizione della lite, dall'altro, risiede, ad avviso della Cassazione, nell'articolo 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in forza del quale, se viene introdotto un termine più breve di quello stabilito da leggi anteriori per l'esercizio di un diritto, il nuovo termine si applica anche ai diritti sorti anteriormente, a partire dalla data in cui entra in vigore la nuova disciplina.

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