Contenzioso

Società responsabili in solido se per il lavoratore c’è un unico centro d’imputazione

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Nel caso in cui lo stesso lavoratore renda contemporaneamente la propria prestazione per due società e, inoltre, se le mansioni svolte rendono impossibile distinguere quale parte di esse sia resa nell'interesse di una o dell'altra società, si ha unicità nel rapporto di lavoro. Ne consegue che, con riferimento alle obbligazioni che nascono dal rapporto di lavoro, le due società coinvolte sono solidalmente responsabili nei confronti del lavoratore ai sensi dell'articolo 1294 del Codice civile.

La Corte di cassazione ha espresso questa conclusione con la sentenza n. 7221 del 22 marzo 2018, nella quale ha confermato che si ha un unico centro di imputazione al quale ricondurre il rapporto di lavoro dei dipendenti (formalmente assunti da imprese diverse) nel caso in cui sia stata accertata una simulazione in frode alla legge attraverso il frazionamento di un'unica attività imprenditoriale tra più società.

Ripercorrendo un consolidato indirizzo, si rimarca in sentenza che il collegamento societario tra più imprese riconducibili al medesimo gruppo può comportare la necessità di considerarle alla stregua di un unico centro di interessi, al quale ricondurre unitariamente i rapporti di lavoro formalmente frazionati tra le varie società, se ricorrono una serie di indici sintomatici: la condivisione di un’unica struttura organizzativa e produttiva, il perseguimento di uno scopo comune alle imprese del gruppo, la sostanziale integrazione tra le attività delle varie società, l'esistenza di un unico soggetto direttivo investito del coordinamento tecnico, amministrativo e funzionale, la condivisione degli stessi amministratori e, infine, il contemporaneo utilizzo del lavoro dei dipendenti in modo indifferenziato da parte delle imprese del gruppo.

In presenza di questo insieme di elementi, il rapporto di lavoro dei dipendenti formalmente assunti dalle diverse imprese dello stesso gruppo va ricondotto ad un unico centro di imputazione, ovvero al gruppo di società nel suo insieme. Da questa premessa la Cassazione trae la conseguenza che, al fine del calcolo dei requisiti occupazionali utili per determinare il regime sanzionatorio da applicare ai licenziamenti illegittimi, si sommano i lavoratori assunti da tutte le società del medesimo gruppo.

L’ulteriore effetto del frazionamento fraudolento di un’unica attività d’impresa risiede, come sembrano suggerire le conclusioni della Cassazione, nella necessità di verificare la sussistenza delle ragioni aziendali invocate a sostegno del recesso datoriale non con riferimento alla sola società che ha intimato il licenziamento, bensì facendo una valutazione d’insieme che abbracci tutte le società del gruppo.

Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità una lavoratrice invocava l’applicazione della tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori a fronte di un licenziamento per motivo oggettivo illegittimo, sul presupposto che le due società per le quali aveva contemporaneamente lavorato, risultando funzionalmente collegate sul piano economico-produttivo e organizzativo, dovevano essere considerate unitariamente al fine del calcolo dei requisiti dimensionali.

La Cassazione conferma la tesi della lavoratrice ed evidenzia che il patrocinio in giudizio da parte dello stesso difensore per entrambe le società del gruppo costituisce indiretta conferma della sostanziale unicità d’impresa.

La sentenza n. 7221/18 della Corte di cassazione

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