Contenzioso

Irap, tre studi fanno autonoma organizzazione

di Rosanna Acierno

Se utilizza tre studi, è presumibile che il professionista impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività. Ne consegue che, laddove non provi la finalità prevalentemente abitativa di almeno uno dei tre studi, sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. A queste conclusioni giunge la Cassazione con l’ordinanza 7495 depositata ieri.

La vicenda posta a base della pronuncia riguarda il ricorso avverso il silenzio-rifiuto di un rimborso Irap versata per gli anni dal 2007 al 2009 da parte di un medico che riteneva non sussistente, nonostante la disponibilità di più studi, il requisito dell’autonoma organizzazione. A seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del medico, la Ctr invece, riconosceva in capo al professionista appellante l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

L’agenzia delle Entrate impugnava per cassazione la sentenza di secondo grado, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/97 per aver erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, nonostante il comprovato utilizzo e la piena disponibilità da parte del professionista di ben tre studi professionali, oltreche l’impiego di beni strumentali per oltre 170mila euro.

Nel capovolgere il giudizio del collegio regionale, la Corte di cassazione ha statuito che, mediante l’utilizzo di tre studi propri, il professionista impiega strumenti eccededenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività, superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle Sezioni Unite per l’esonero dall’imposizione ai fini Irap.

Al contrario, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati come strumento necessario o utile per migliorare l’esercizio dell’attività del professionista, non fanno scattare automaticamente l’assoggettamento all’Irap.

Pertanto, alla luce dei predetti principi, la Corte cuprema ha rinviato la causa a un’altra Sezione della Ctr al fine di far verificare al giudice di merito l’eventuale carattere abitativo prevalente di almeno uno dei tre studi del professionista e, in tal caso, l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

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