Contenzioso

Per il cumulo del reddito con la pensione anticipata conta solo l’anzianità da lavoro

di Matteo Prioschi

Il diritto di cumulo totale tra pensione e redditi da lavoro si raggiunge se i 37 anni di contributi richiesti per la pensione anticipata sono di effettiva attività lavorativa. Inoltre l'anzianità maturata con un rapporto di lavoro part time può essere ridotta, a fronte di un reddito inferiore alla soglia minima retributiva. Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 5961/2018 depositata ieri relativa al cumulo regolato dall'articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.

La Corte di appello ha ritenuto corretto un estratto conto assicurativo in base al quale una lavoratrice aveva maturato 1.900 settimane di contributi invece delle 1.924 richieste (pari a 37 anni). Dal computo erano state escluse le settimane di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria e 37 settimane di lavoro part time erano state riproporzionate a 22 settimane.

A fronte del ricorso proposto dalla lavoratrice, la Cassazione sul primo punto ha richiamato la sua sentenza 18192/2017 secondo cui, dato che l'articolo 44 della legge 289/2002 fa riferimento alla pensione di anzianità per la quale si contano solo i contributi di lavoro effettivo, allora anche per la cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro i 37 anni non possono essere raggiunti con la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione.
Per quanto riguarda il secondo punto, la ricorrente ha sostenuto che il riproporzionamento del lavoro part time opera solo per l'importo della pensione e non per il diritto all'assegno previdenziale, secondo l'articolo 9, comma 4, del Dlgs 61/2000 (ora sostituito dall'articolo 11, comma 4, del Dlgs 81/2015). Tuttavia la Cassazione ribatte che la copertura “piena del periodo di lavoro part time è possibile solo in presenza di un livello minimo di retribuzione, di talché al di sotto della soglia minima retributiva, nel caso di lavoro part time, è consentito l'accredito contributivo di un numero di settimane proporzionalmente ridotto anche ai fini dell'anzianità assicurativa e non soltanto della misura del trattamento”.

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