Contenzioso

Caporalato punito anche senza guadagno

di Giovanni Negri


Non è necessaria la finalità di lucro per sanzionare chi si fa forte dello stato di bisogno altrui per destinarlo al lavoro in condizioni di sfruttamento. Lo precisa la Corte di cassazione che, interpretando la riforma del 2016, chiarisce che il nuovo articolo 603 bis del Codice penale punisce chi svolge attività di intermediazione senza autorizzazione, in condizioni di forza rispetto alla debolezza dei lavoratori. Non è invece necessario, nell'attuale struttura del reato, che ci sia stato anche un guadagno o una qualsiasi forma di arricchimento.

Con la sentenza 7891/2018 depositata ieri, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo, contro la misura preventiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a fronte di gravi indizi del reato di caporalato. La difesa aveva tra l'altro sostenuto che la condotta attribuita all'indagato non rientrava tra quelle sanzionate dal Codice penale, perché non era stato tratto alcun vantaggio dall'asserito sfruttamento dei braccianti agricoli. Per il ricorso, il Gip aveva sbagliato nel ritenere irrilevante stabilire se l'uomo, di cittadinanza extracomunitaria, si fosse mosso per un obiettivo economico o solo epr aiutare i propri connazionali.

Netta però la risposta della Cassazione per la quale, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la collocazione della norma nel libro II del Codice penale, che riguarda i reati contro la persona e la libertà, avvalora più che contrastare la conclusone per la quale il reato è possibile anche senza una finalità di lucro.

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